Società estinta: la notifica degli atti impositivi va fatta ai soci (e non all’ex liquidatore). Stesse regole per le società di persone e di capitali.

by AdminStudio

Nell’ordinanza 9 gennaio 2024 n. 753 (Pres. Bruschetta, Rel. Salemme) la quinta sezione civile della Corte di Cassazione esamina il ricorso del’ex liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese da tempo al momento dell’accertamento.

La CTR, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate aveva motivato in merio alla regolarità della procedura di notifica dell’accertamento precisando che il liquidatore e socio del soggetto giuridico in discussione al momento dell’estinzione della società è diventato ex lege, in base alla vigente disciplina, responsabile dei debiti erariali a prescindere dal dolo o dalla colpa dello stesso.

Non può perciò ritenersi che l’accertamento sia stato notificato a un soggetto inesistente. Tutte le questioni relative alla notificazione dell’atto restano assorbite nell’argomentazione di merito su riferita, dal momento che è indubitabile che il ricorrente era socio della società e liquidatore della stessa. Nessun problema quindi sussisteva, per i Giudici di appello, in ordine alla forma della notificazione.

Di diverso avviso la Cassazione che, accogliendo una eccezione sulla notifica al ricorrente in qualità di “liquidatore” (eccezione pur fondata su un difetto motivazionale sul punto della sentenza di appello) chiarisce che la notifica va sempre indirizzata ai soci della disciolta società, sia che si parli di società di persone che di capitali.

A tal riguardo viene precisato che l’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa” ad uno dei soci; poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società. Ciò vale, per la Corte, anche in caso di

società di capitali (segnatamente Srl nel caso specifico), poiché il ridetto fenomeno successorio, che trova autorevolissimo fondamento in già evocati arresti delle Sezioni unite, è predicabile identicamente delle società di persone e delle società di capitali (recita infatti “ex professo” la massima estratta da Cass., Sez. U, n. 6070 del 2013: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dai D.Lgs., n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio”), ponendosi in linea di continuità con l’insegnamento -parimenti impartito dalle Sezioni unite (Cass., Sez. U, n. 4060 del 22/02/2010) –secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., è venuta realizzandosi una tendenziale equiparazione tra società di capitali e società commerciali di persone (invero – alla stregua della sentenza da ultimo citata- determinando la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese l’immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto se tale adempimento ha avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 D.Lgs. n. 6 del 2003, che, modificando l’art. 2495, comma 2, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione, “una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n, 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore”).

Secondo la Corte deve quindi ribadirsi il seguente principio di diritto:

“Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l’estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente” a seconda che, ‘pendente societate’, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.

 

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