Patti di famiglia: esenzione dall’imposta riconosciuta anche nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà di una parte delle quote, che, sommate a quelle già detenute singolarmente, integrino una partecipazione di controllo.

by AdminStudio

“In tema di imposta sulle donazioni, l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4- ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i patti di famiglia aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società e a condizione che quest’ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l’esercizio dell’attività; di talché, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell’assemblea ordinaria, essendo così realizzato l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 18732 (Pres. Sorrentino, Rel. Socci) del 9 luglio 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti la CTR della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti con l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Ufficio aveva negato l’esenzione dall’imposta di successione prevista dall’art. 3 comma 4-ter, d. lgs. n. 346 del 1990. L’Agenzia ricorreva dunque in cassazione lamentando come la Commissione tributaria regionale avesse ritenuto configurata l’esenzione prevista dalla norma pur in presenza di una comunione ereditaria.

Come ricordato dalla Corte la ratio dell’art. 3, comma 4-ter, d. lgs. n. 346 del 1990 è quella di far beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni quando, per effetto del trasferimento delle quote sociali, sia «acquisito o integrato» il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, cod. civ.

In particolare, secondo i Giudici, “l’integrazione del controllo può, conseguentemente, avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali, che sommate a quelle trasferite conferiscono il controllo della società”.

La Corte, respinto il ricorso dell’agenzia, ha quindi ribadito che “la presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società, da parte dei detentori delle quote. La norma non distingue, infatti, il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci, nel caso in giudizio) per il controllo della società, come adeguatamente rilevato dai giudici di merito”.

 

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