La Cassazione conferma il proprio consolidato orientamento: non si applica all’IRAP il raddoppio dei termini.

by AdminStudio

Il raddoppio dei termini introdotto nell’ordinamento dall’articolo 37, commi 24 e 25, del D.L. n.223/2006 non si applica all’IRAP.

Lo conferma la sentenza 23 luglio 2024 n. 20400 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta Rel. Putaturo Donati Viscido Di Nocera).

Con ciò viene accolto un motivo di doglianza con il quale il contribuente aveva denunciato in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 come modificati dall’art. 37 commi 24 e 25 del d.l. n. 223/2006 con riferimento all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, per avere la CTR, nel rigettare integralmente l’appello della contribuente, implicitamente disatteso l’ulteriore eccezione della società in punto di inapplicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini, ai fini Irap, e relativi recuperi sanzionatori (con riguardo agli anni imposta 2006, 2007 e 2008, avvisi tutti notificati oltre i termini ordinari di accertamento).

Ed infatti secondo la giurisprudenza della Corte, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 341; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4742; Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10483; Cass., sez. V, n. 12835 del 2022).

Nella specie, secondo la Corte, il giudice si appello non si è attenuto ai suddetti principi nel confermare la legittimità degli avvisi di accertamento (per gli anni 2006, 2007 e 2008) per i quali aveva trovato applicazione l’istituto del raddoppio del termine essendo stati notificati oltre i termini ordinari di accertamento (v. avvisi di accertamento e atti introduttivi allegati al ricorso) anche con riguardo alla ripresa Irap e ai relativi recuperi sanzionatori.

La sentenza di appello viene quindi cassata con rinvio.

 

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