Il raddoppio dei termini introdotto nell’ordinamento dall’articolo 37, commi 24 e 25, del D.L. n.223/2006 non si applica all’IRAP.
Con ciò viene accolto un motivo di doglianza con il quale il contribuente aveva denunciato in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 come modificati dall’art. 37 commi 24 e 25 del d.l. n. 223/2006 con riferimento all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, per avere la CTR, nel rigettare integralmente l’appello della contribuente, implicitamente disatteso l’ulteriore eccezione della società in punto di inapplicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini, ai fini Irap, e relativi recuperi sanzionatori (con riguardo agli anni imposta 2006, 2007 e 2008, avvisi tutti notificati oltre i termini ordinari di accertamento).
Ed infatti secondo la giurisprudenza della Corte, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 341; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4742; Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10483; Cass., sez. V, n. 12835 del 2022).
Nella specie, secondo la Corte, il giudice si appello non si è attenuto ai suddetti principi nel confermare la legittimità degli avvisi di accertamento (per gli anni 2006, 2007 e 2008) per i quali aveva trovato applicazione l’istituto del raddoppio del termine essendo stati notificati oltre i termini ordinari di accertamento (v. avvisi di accertamento e atti introduttivi allegati al ricorso) anche con riguardo alla ripresa Irap e ai relativi recuperi sanzionatori.
La sentenza di appello viene quindi cassata con rinvio.