“La posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale, che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell’art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento”.
Questo il principio di diritto espresso con ordinanza n. 18320 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno) del 4 luglio 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nei fatti l’Agenzia delle Entrate negava ad una s.r.l. in fallimento il rimborso IVA sul presupposto della mancata cessazione dell’attività d’impresa, non avendo la società contribuente provveduto alla chiusura della partita IVA. La CTR respingeva l’appello di AE, evidenziando che: a) «il credito Iva maturato dalla società in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento va necessariamente ricompreso tra i crediti che il curatore è tenuto a riscuotere nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali funzionali alla liquidazione del patrimonio del fallito per la soddisfazione dei creditori nel rispetto della par condicio»; b) la dichiarazione IVA presentata dal curatore fallimentare doveva essere equiparata alla cessazione dell’attività, con conseguente legittimità della richiesta di rimborso. Avverso la sentenza di appello l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
Come ricordato nell’occasione dai Giudici la necessità di distinguere tra la posizione IVA ante fallimento e la posizione IVA post fallimento “giustifica l’orientamento per il quale la dichiarazione, prevista dall’art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 del curatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio della procedura concorsuale, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività”; di conseguenza tale dichiarazione “al pari della dichiarazione annuale, chiudendo il rapporto tributario antecedente al fallimento, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza” (Cass. n. 27948 del 30/12/2009; Cass. n. 36385 del 13/12/2022).
La Corte ha dunque respinto il ricorso dell’Ufficio.
