L’ordinanza n. 1206 del 20 gennaio 2026 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione (Pres. Lo Sardo, Rel. Liberati) affronta una questione di particolare rilievo sistematico in tema di autotutela tributaria e di impugnabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria, chiarendo i confini tra esercizio del potere di autotutela in senso proprio e rinnovazione della pretesa impositiva a seguito di un mutamento sopravvenuto del presupposto d’imposta. In particolare i Giudici hanno enunciato il principio di diritto per cui “L’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina l’imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell’asse ereditario da parte di un’ordinanza di correzione della medesima sentenza (art. 287 c.p.c.), non …
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1779 del 26 gennaio 2026 (Pres. Hmeljak Rel. Ciuccio) si occupa della questione del deposito nel …
L’editoriale su temi economici, sotto la supervisione di Warren Mosler, tratta del principio, elaborato dalla moderna dottrina neoliberista, secondo cui il Tesoro debba “disporre” dei fondi prima di …
Con l’Ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1381 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Lenoci, Rel. Lume), offrendo spunti di notevole interesse, si sofferma …
Con l’Ordinanza 12 gennaio 2026 n. 651 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Macagno) torna ad affermare il principio secondo cui …
