L’Ordinanza n. 17540/2026 del 3 giugno 2026 della Corte di cassazione, Sez. tributaria (Pres. Giudicepietro, Rel. Serrelli), offre un’interessante conferma dell’orientamento volto a valorizzare il profilo sostanziale delle opzioni fiscali rispetto a meri inadempimenti formali, nel quadro delle estromissioni agevolate di beni immobili strumentali ex art. 1, comma 37, L. 244/2007. La vicenda riguarda un imprenditore individuale che, avvalendosi della disciplina sull’esclusione dal patrimonio d’impresa degli immobili strumentali con imposta sostitutiva, aveva correttamente esercitato l’opzione, ma aveva poi: a) inizialmente omesso la compilazione del quadro RQ; b) commesso un errore di calcolo sull’imposta dovuta, versando 9.257 euro anziché 10.339 euro, con uno scostamento residuo di 1.082 euro. Il contribuente provvedeva a sanare l’omessa indicazione tramite dichiarazione integrativa modello Unico 2008, …
“La dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (tra i quali è annoverabile la superficie imponibile), oggetto della pretesa esercitata dall’amministrazione, grava su quest’ultima, mentre il …
L’editoriale parla delle considerazioni (auto)critiche di Mario Draghi con riferimento alle scelte economiche dell’UE in occasione di una recente cerimonia ad Aquisgrana e delle repliche …
“Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, terzo comma, del D.P.R. …
La Sentenza della Sez. V della Corte di Cassazione del 26/05/2026, n. 16278, Presidente Lucio Napolitano, Relatore Angelo Napolitano, affronta un tema essenziale del sistema …
