“In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’ indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non …
“È evidente alla stregua del chiaro tenore letterale delle disposizioni menzionate, con il riferimento a tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione per il …
La messa in consultazione, il 16 aprile 2026, della prima parte della maxi‑circolare dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento dei debiti tributari nelle situazioni di crisi …
La sentenza n. 50/2026 della Corte Costituzionale depositata il 13 aprile 2026 conferma la legittimità dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, che attribuisce efficacia di giudicato, nel …
L’ordinanza della Sezione Tributaria n. 9008 depositata il 10 aprile 2026 (Pres. Succio, Rel. D’Alessandro) riguarda la riqualificazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’acquisto di …
