Risultanze del processo penale traslabili nel processo tributario anche prima del D.Lgs. 87/2024 se la sentenza del giudice tributario motiva adeguatamente sugli elementi probatori attinti dal giudizio penale ritenuti decisivi.

by AdminStudio

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 10 ottobre 2024, n. 26482 (Pres. Crucitti, Rel. Ciafardini) respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva contestato, sotto vari profili, la trasposizione delle risultanze del processo penale (assoluzione perché il fatto non sussiste) in relazione alla imputazione di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

La Corte però rileva che la CTR si è dichiarata ben consapevole del “noto principio di autonomia (o sistema binario) tra processo tributario e processo penale” e, dunque, del fatto che, in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019, Rv. 654693-01; Sez. 5, Ordinanza n. 14618 del 24/5/2024), maturata anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha introdotto l’art. 21-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ove si prevede, al comma 1, che la sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, ha efficacia di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, purché pronunciata sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione e in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto.

Secondo i Giudici di Legittimità la CTR ha legittimamente valutato le risultanze della sentenza penale richiamata per relationem, e lo ha fatto in via autonoma perché “unitamente alla copiosa documentazione probatoria versata in atti dal curatore fallimentare (bolle di accompagnamento, fatture accompagnatorie, rimesse bancarie, assegni bancari, estratti conto, assegni dati in pagamento, libro giornale, libro fatture emesse e acquisti)”, giungendo, sulla base della valutazione del suddetto compendio probatorio, a dubitare che le fatture oggetto di contestazione fossero state emesse con la partecipazione consapevole del legale rappresentante della società all’operazione, fraudolenta perché relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Quanto poi al dedotto vizio di motivazione apparente, viene ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120-01), sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01). Da questo punto di vista, la sentenza impugnata, sebbene succintamente, ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto condivisibili le conclusioni cui era giunta la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società per i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario e pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Lecce, ritenendo che esse trovassero conferma nella copiosa documentazione probatoria versata in atti dal curatore fallimentare. Il giudice a quo, quindi, risulta aver elaborato un ben delineato tracciato argomentativo, sicché non è incorso in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

Discutibilissima, e pertanto respinta, l’eccezione diviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR fatto gravare sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare che le fatture contestate si riferissero ad operazioni oggettivamente inesistenti, laddove l’amministrazione finanziaria, nel caso di specie, era tenuta soltanto a dimostrare la fittizietà della società che aveva emesso le fatture de quibus, in quanto le riprese a tassazione operate con l’avviso di accertamento oggetto di causa si fondavano sulla natura fittizia del soggetto cedente (la IMA Srl, considerata società cartiera) e, quindi, sulla asserita inesistenza soggettiva delle predette operazioni.

La Corte sul punto ribadisce che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma (Sez. 5, Ordinanza n. 21417 del 30/7/2024).

Ma in questo caso (operazioni soggettivamente inesistenti) è invece l’amministrazione finanziaria che ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481