Il principio di sanzionabilità del solo ente in ambito amministrativo tributario subisce una deroga nell’ipotesi di società “cartiera”. In questo caso la sanzione si applica alla persona fisica autrice dell’illecito.

by Luca Mariotti

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza 11 ottobre 2024 n. 26511 (Pres. Federici, Rel. Putaturo Donati Viscido Di Nocera) affronta il tema della applicazione delle regole (art. 7 d.l. 269/2003) che prevedono che la sanzione amministrativa relativa al rapporto fiscale proprio di società ed enti si applichi solo alla persona giuridica nel caso in cui la società sia soltanto una “cartiera”.

La Corte rammenta che con l’introduzione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, secondo cui «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica», si è posta la questione se la suddetta disciplina, nell’innovare le regole dettate dal d.lgs. n. 472 del 1997, ed in particolare dall’art. 11 – che prima della modifica prevedeva l’obbligo solidale del pagamento della sanzione tra l’ente, la società o l’associazione, nel cui interesse l’autore della violazione aveva agito, e l’autore medesimo- avesse definitivamente escluso l’esigibilità della sanzione dalla persona fisica, identificando esclusivamente nella compagine sociale l’unico soggetto passivo, quando dotato di personalità giuridica.

Si tratta di una questione la cui soluzione non è scontata, e ciò al di là dell’apparente chiarezza del testo normativo. Su di essa la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del dl. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Per questo orientamento, che questo collegio ritiene corretto, il distinguo dunque si pone nella “decodificazione” della società, se essa cioè sia vera, se abbia vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, o si riveli lo strumento artificioso, cui una persona fisica ricorre proprio per sottrarsi alle sanzioni.

Il che, è ben comprensibile, non rappresenta alcuna forzatura del dato letterale dell’art. 7 cit., trovando anzi all’interno della norma medesima la sua ratio.

Con ciò la Cassazione respinge il ricorso dei contribuenti avallando la decisione in tal senso emessa dal giudice di appello.

 

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