Mancata liquidazione delle spese di causa da parte del Giudice: per le Sezioni Unite è applicabile la correzione degli errori della sentenza ex artt. 287 e seguenti del c.p.c.

by Luca Mariotti

La Sentenza 21 giugno 2018 n. 16415 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Pres. Schirò, Rel. Armano), con una  motivazione ricca di riferimenti, giunge alla elaborazione di un principio molto interessante anche (e vorremmo dire in particolar modo) nei giudizi tributari.

Il principio di diritto, testualmente è il seguente: «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art.429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione»

Per le Sezioni Unite la liquidazione delle spese processuali senza dubbio ha natura accessoria nell’economia della decisione , non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto totalmente estranea al merito del giudizio ed alla pronunzia principale, se non per il rilievo della soccombenza.

Essa è quindi al contempo necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l’ art 91, comma 1,c.p.c prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare; tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa.

Già una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 16037 del 2010),provvedendo su un errore di tipo omissivo in relazione alla mancata disposizione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, aveva affermato il seguente principio: “è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ,oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale”.

Tale precedente pronuncia ha ammesso la correzione materiale ex art.287 c.p.c per le statuizioni che avrebbero dovuto essere emesse dal giudice senza margine di discrezionalità in forza di un obbligo normativo, per poi estenderla a qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.

Partendo da tali caratteri identificativi dell’ errore materiale , le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto ammissibile la correzione quando l’omissione investa il solo dispositivo, considerandola più una mancanza materiale che non un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice: proprio perché la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata, a condizione che nella fattispecie interessata il difensore avesse dichiarato l’anticipazione e formulato la relativa richiesta, e la relativa declaratoria necessaria accedesse nel decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale.

Di conseguenza, per la Corte, una volta che nella motivazione della sentenza il giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente, I’ omissione degli importi contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali.

La possibilità di utilizzare la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo ed in particolare l’art. 111 Costituzione il quale, nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l’affermazione per cui «la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo»(comma 2°). A tal riguardo secondo le Sezioni Unite il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa.

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