Interessante ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione depositata in data 11 settembre 2024 (n. 24428, Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Hmeljak) in relazione alla rottamazione quater con conseguente rinuncia al giudizio.
La Corte rileva che con apposita istanza i ricorrenti hanno chiesto un rinvio a nuovo ruolo per consentire il pagamento di tutte le rate residue del debito, come previsto dal nuovo piano di ripartizione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.
Infatti viene rilevato che gli eredi del contribuente hanno presentato in data 22.03.2023, in persona di A.A., domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) per il pagamento del debito residuo collegato alla cartella di pagamento riferita all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, e già oggetto della domanda di adesione cd. rottamazione-ter, chiedendo, per l’adempimento del pagamento dell’importo dovuto, il numero di dieci rate e dichiarando, inoltre, “che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetti i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”.
La disciplina applicabile, dunque, è l’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, secondo il quale “… i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.”.
Il comma 232 dell’art. 1 (come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 51 del 2023), poi, prevede che “Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate…”. Il comma 235 dell’art. 1 (come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 51 del 2023), inoltre, stabilisce che: “Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”; il comma 236 prevede che: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Il quadro normativo è completato dai successivi commi 241 (come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 51 del 2023) (“Entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione”.) e 244 (“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione….”)
La Corte, fatta questa premessa, rileva che dal quadro normativo sopra delineato, dunque, emerge che l’istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell’agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell’ammontare delle somme da versare (e/o con l’indicazione delle rate) per l’estinzione del debito. Per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata.
Nella giurisprudenza precedente si è affermato, con riferimento alla procedura cd. rottamazione-ter, che, “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. “rottamazione-ter”), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. n. 20626 del 24/07/2024).
Il principio, affermato originariamente con riferimento ad altra disposizione agevolatrice, ma poi ribadito anche con riguardo alla disciplina della cd. rottamazione-ter, è quello per cui “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass., n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020; da ultimo Cass. n. 9535 del 07/04/2023, Cass. n. 36431 del 29/12/2023; Cass. n. 11356 del 29/04/2024).
Con riferimento alla normativa di cui si tratta il secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 specifica che “L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”;
Per la Corte “il perfezionamento della definizione” si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell’Amministrazione dell’istanza del contribuente corredata dall’impegno di quest’ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell’art. 1. La conseguenza dell’inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l’inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive (“per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”).
Ma il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
L’istanza del contribuente accolta dall’Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell’integrale adempimento dell’obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Una diversa soluzione ermeneutica sembra porsi in diretto e frontale contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e di certezza.
In conclusione, anche con riferimento alla legge n. 197 del 2022, viene affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”;
In conclusione la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.