La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell’ordinanza 6 agosto 2024, n. 22163 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Salemme) ripercorre le regole relative alla presentazione dell’istanza di trattazione in pubblica udienza e precisa le conseguenze nel caso in cui il Giudice non abbia ottemperato alla richiesta, pur ritualmente proposta.
Respinto in primo grado il ricorso della contribuente, infatti, era stato appello alla CTR della Campania-Sezione distaccata di Salerno, con richiesta di trattazione pubblica. La CTR, con ordinanza del 14 aprile 2020, comunicava il rinvio della trattazione della controversia al 3 giugno 2020, contestualmente invitando le parti a rinunciare alla richiesta trattazione in pubblica udienza.
Pur senza che alcuno dei difensori avesse rinunciato alla trattazione in pubblica udienza, la CTR rigettava l’appello. Da qui uno specifico motivo di doglianza formulato nel giudizio per cassazione che i Giudici di Legittimità reputano fondato.
La Suprema Corte richiama allora un principio di diritto già precedentemente espresso nei termini seguenti: “In tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza” (Sez. 5, Sentenza n. 10678 del 11/05/2009 (Rv. 607507-01)).
La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese.