Sospensione necessaria del giudizio tributario ex art. 295 c.p.c.: va disposta quando l’accertamento è conseguenziale ad altri in contestazione relativi ad annualità precedenti.

by Luca Mariotti

Nel caso in cui un avviso di accertamento impugnato in giudizio sia conseguenziale alle rettifiche operate con gli avvisi di accertamento relativi a precedenti anni di imposta, e, in particolare, nel caso in cui con l’avviso in questione vengano azzerate le perdite riportate dalla società nella dichiarazione relativa alle annualità precedenti, il Giudice deve sospendere il giudizio in attesa delle pronunce sui giudizi di impugnazione degli accertamenti per gli anni pregressi.

Questo è il dato rilevante che scaturisce dall’Ordinanza n. 16212 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cappabianca, Rel. Crucitti) depositata il 20 giugno 2018.

I Giudici di legittimità ricordano che, secondo il costante orientamento della Corte, la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico giuridico dell’altro  (v. Cass.n.21765/2017; Cass., n. 21396/12).

La Corte poi, elaborando una specifica eccezione sul punto, ricordano anche la sentenza senne Sezioni Unite n. 10027/2012 che ha sancito il principio per cui  fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall’art. 297 cod. proc. civ.. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio.

Ma per la Corte, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile ratione temporis, nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr.Cass.n.11441/2016);

A tutto ciò consegue l’errore in cui è incorso il Giudice di appello nel non avere disposto la sospensione del processo malgrado la dedotta esistenza di cause pregiudicanti. E dunque l’accoglimento del ricorso della contribuente su questo specifico motivo.

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