“”In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 – bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e 12739, che richiamano Cass., Sez. U., n. 16037/2010 e Cass. n. 12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082)”.
Questo il principio di diritto ribadito nella ordinanza n. 24697 del 13 settembre 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Candia).
Per la Corte all’esito della novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 – bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.;
Visto che agli atti risulta una precisa richiesta di distrazione formulata dal difensore, a cui non è stato dato seguito, deve pertanto provvedersi di ufficio, ai sensi dell’art. 391 – bis cod. proc. civ., alla suddetta correzione.