L’ordinanza n. 24532 del 12 settembre 2024 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (n. 24428, Pres. Stalla, Rel. Di Pisa) accoglie il ricorso di una società alla quale non era stato notificato il classamento catastale, precisando al contempo alcuni aspetti non sempre favorevoli, in linea generale, al contribuente.
Nel caso specifico era mancata la notifica della nuova rendita alla intestataria catastale, G. Sas, divenuta titolare di diversi immobili a seguito della scissione della società T. Sas.
Per la Corte, atteso che gli atti attributivi e modificativi della rendita catastale sono efficaci soltanto a decorrere dalla notificazione nei confronti dell’intestatario della partita catastale, l’atto impugnato deve ritenersi nullo in quanto fondato su una rendita non notificata all’intestatario catastale e, pertanto, improduttiva di effetti. Viene precisato anche che, trattandosi di enti distinti, con differente soggettività giuridica, a nulla rileva la circostanza che l’amministratore della società beneficiaria della scissione coincidesse con l’amministratore della società scissa.
Al tempo stesso viene ricordata la procedura che consente di accertare l’IMU sulla base del nuovo classamento.
A tal proposito, con riguardo alla efficacia temporale degli atti attributivi della rendita catastale, l’art. 74 della legge n. 342 del 2000 dispone che “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
Come chiarito precedentemente dalla stessa Corte, tale disposizione “si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita” (Cass. n. 4613 del 2018; n. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass. n. 23600 del 2011). La notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l’utilizzo della stessa da parte dell’amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell’ICI-IMU. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, bensì segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (Cass. 13443 del 2012 ed altre).