La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 16553 del 22 giugno 2018 (Pres. Di iasi, Rel. Balsamo), respinge una specifica eccezione di un Concessionario relativamente al computo degli interessi sulla rateizzazione di carichi esattoriali. Con ciò ribadendo che sulle somme dovute per sanzioni non si applicano interessi, neppure in fase di dilazione del pagamento.
La Corte ricorda al riguardo che l’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 stabilisce testualmente: “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Tale regola, secondo i Giudici di Legittimità, trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.
L’art. 2 comma 3 del d. Igs 472/1997 deve considerarsi, dunque, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino “lex specialis derogat generali”. Da ciò consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.