Deducibili, purché inerenti, i costi sostenuti su un immobile di proprietà di terzi e detenuto in locazione. Ciò con riferimento sia al reddito di impresa che a quello di lavoro autonomo.

by AdminStudio

“L’esercente attività d’impresa o professionale può dedurre dai redditi d’impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell’inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l’attività svolta”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 15248 (Pres. Napolitano, Rel. Angarano) del 31 maggio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti una s.r.l. ricorreva per cassazione avverso la decisione della CTR che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza della CTP di Napoli che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile. In particolare con una delle riprese l’Ufficio aveva ritenuto non deducibili i costi di manutenzione sostenuti su un immobile di proprietà di terzi e detenuto in locazione.

I Giudici hanno ricordato come già le Sezioni Unite sono intervenute sulla questione della detrazione dell’Iva con riguardo a lavori di manutenzione o ristrutturazione su immobili di terzi e condotti in locazione riconoscendo “il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima […] non abbia poi potuto concretamente esercitarsi” (Cass. Sez. U. 10/05/2018 n. 11533).

La Corte ha comunque ribadito come “le medesime considerazioni, tuttavia, sono valide anche ai fini delle imposte dirette, dovendosi considerare unitario – per la sua derivazione dalla nozione di reddito d’impresa – il principio di inerenza dei costi” e, accolto il ricorso, ha rimarcato l’errore commesso dalla CTR nell’escludere l’inerenza dei costi all’attività di impresa nell’ipotesi di immobili detenuti in locazione, assumendo che in tal caso l’unico beneficiario sarebbe stato il locatore.

 

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