L’erede beneficiato può reagire avverso l’avviso di accertamento intestato al “de cuius” per far contenere l’entità della pretesa tributaria entro il limite dell’attivo ereditario.

by AdminStudio

“L’erede beneficiato ha interesse a reagire avverso l’avviso di accertamento intestato al “de cuius” ed al medesimo notificato in qualità di successore, per far constare la sua qualità soggettiva e, in dipendenza da essa, per far contenere l’entità della pretesa tributaria, comunque, entro il limite dell’attivo ereditario ai sensi dell’art. 490 cod. civ”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 15750 (Pres. Luciotti, Rel. Salemme) del 5 giugno 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di persona fisica avviso di accertamento all’esito del controllo della dichiarazione dei redditi per il 2008. A seguito del decesso del contribuente l’Ufficio notificava l’avviso agli eredi chiamandoli a rispondere in solido del debito tributario accertato in capo al “de cuius”. Gli eredi proponevano ricorso presso la CTP eccependo che essi erano tenuti ad assolvere all’eventuale debito tributario del “de cuius” solo nei limiti dell’attivo ereditario, dal momento che avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la decisione del giudice di prime cure. Gli eredi proponeva ricorso per Cassazione.

Come ricordato dalla Corte il giudizio tributario, a differenza del giudizio amministrativo in sede di cd. giurisdizione generale di legittimità, non è un giudizio sull’atto, ma un giudizio sul rapporto, con conseguente cognizione piena in ordine ad “an” e “quantum”.

Gi Ermellini, sul fondamento di tale premessa, hanno evidenziato come Corte abbia già avuto modo di esplicitare che “l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina di per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non rispondere ‘ultra vires hereditatis’, cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius”; donde “gli eredi, nei cui confronti l’Ufficio faccia valere le proprie pretese creditorie tributarie, hanno interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale; ed a tale interesse degli eredi si contrappone quello dell’Ufficio di fare accertare la sussistenza del debito tributario del ‘de cuius’, debito che diventerà esigibile nei confronti degli eredi solo quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore degli eredi” (Cass. 23961 del 2019; Cass. n. 23019 del 2016; Cass. n. 14847 del 2015; Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 23019 del 2016; Cass. n. 4633 del 1992; Cass. n. 2442 del 1987).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno dunque cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR per nuovo esame.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481