L’Ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27332 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Federici, Rel. D’Aquino) tratta un ricorso presentato da una società contribuente che aveva originariamente impugnato un avviso di recupero di un credito di imposta per incremento dell’occupazione relativo al periodo di imposta 2003, credito che l’Ufficio riteneva indebitamente utilizzato.
Il contribuente aveva dedotto che vi era stato un errore in sede di dichiarazione, in quanto si era erroneamente compensato il credito di imposta per investimenti in luogo del credito IVA 2002 commettendo a monte un errore nella indicazione di un codice in sede di compilazione del modello F24, errore successivamente rettificato dalla società contribuente.
Nei gradi di merito la società era risultata soccombente.
La Corte di Cassazione però ribalta le precedenti pronunce accogliendo il primo motivo di ricorso col quale si era dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, osservando come la compensazione, anche orizzontale (in relazione a debiti contributivi) è consentita dall’ordinamento e che il contribuente possa emendare a errori materiali commessi in sede di compilazione dei modelli di versamento (F24). Il giudice di appello avrebbe, pertanto, dovuto prendere atto della rettifica del modello F24 che menzionava l’effettivo credito opposto in compensazione.
Per la Corte il ricorrente ha adeguatamente evidenziato che la ragione della indicazione del credito di imposta per incremento dell’occupazione sia stato frutto di un errore materiale, consistente nell’erronea indicazione in sede di compilazione del modello F24 del credito originario (credito IVA), formalmente indicato con un codice riferibile al diverso credito per incremento dell’occupazione, errore materiale che sarebbe stato successivamente sanato dal contribuente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal ricorrente, la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Tale conclusione riposa sul principio secondo cui le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (Cass. Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 35577; Cass. Sez. V, 30 luglio 2018, n. 20119; Cass. Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass. Sez. U., 25 ottobre 2002, n. 15063).
Nella specie, il ricorrente ha evidenziato che l’indicazione del credito di imposta per incremento dell’occupazione sarebbe derivato da un errore di compilazione di alcuni modelli di versamento (F24), successivamente rettificati. Questo errore (e la sua successiva correzione) si pone a monte della valutazione relativa alla dedotta compensazione indebita, come ritenuto dalla sentenza impugnata e incide – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello – sulla decisione della controversia.
Il ricorso viene, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio per verificare l’esistenza del dedotto errore materiale e l’incidenza sul provvedimento impugnato.