La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell’ordinanza 18 ottobre 2024 n. 27063 (Pres. Paolitto, Rel. Liberati) accoglie il ricorso di una società contribuente in relazione alla ipotizzata solidarietà tributaria, quale parte di un giudizio, relativamente a imposta di registro sugli atti giudiziari. Il giudizio riguardava però le parti contraenti di una compravendita immobiliare e solo in conseguenza del rapporto principale la contribuente, che occupava l’immobile in base a un contratto di locazione ed alla quale la sentenza aveva ordinato il rilascio dello stesso immobile.
La Corte rileva che sul punto vi è già un orientamento della sezione tributaria (Cass. 19/06/2020 n. 12009), dal quale non si ritiene di doversi discostare.
Viene quindi osservato, in linea generale, che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass., Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29158).
Ciò non di meno ribadendo la natura solidale ex art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 della responsabilità tributaria, l’obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva (Cass. 19/06/2020 n. 12009).
Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa altra pronuncia – Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25790 -, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso a costituire l’indice della capacità contributiva colpita dall’imposta), dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell’identità delle questioni, ben può permanere l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1710).
Pertanto, l’imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva: il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1710).
Nel caso di specie la società ricorrente non era parte del rapporto in contestazione – si rammenta infatti che la controversia aveva ad oggetto un trasferimento di immobile ex art. 2932 cc tra altri soggetti e che la domanda risarcitoria è stata accolta nei confronti di tali parti, escludendo invece la odierna ricorrente, mera titolare di contratto di sublocazione, da qualsiasi pagamento di poste risarcitorie – concluso con decisione di trasferimento coattivo dell’immobile (sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.) ed applicazione della relativa imposta di registro parametrata al valore di tale operazione (che aveva determinato il valore della controversia). Viceversa, la ricorrente era mera conduttrice dell’immobile (locatole da Sista) unitamente a N.V.. La sentenza, nell’accogliere la domanda di obbligo di facere di cui al contratto preliminare ha preso conseguente posizione sull’obbligo di rilascio del bene libero da cose e persone, ivi compresi i conduttori, non accogliendo però la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell’odierna ricorrente.
Sulla base di tale ricostruzione, è evidente che la D. Snc di A.A. E C, non può essere considerata parte del rapporto sostanziale oggetto del giudizio.
Difatti, questa Corte ha stabilito che nel caso in cui un giudizio di risarcimento dei danni promosso nei confronti di una pluralità di soggetti asseritamente concorrenti nella produzione di un fatto illecito si concluda con la condanna soltanto di alcuni dei convenuti, ed il rigetto della domanda nei confronti degli altri, questi ultimi non sono solidalmente responsabili per il pagamento dell’imposta proporzionale di registro relativa alla statuizione di condanna, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, con la conseguente autonomia dei rapporti giuridici cui si riferiscono le statuizioni contenute nella sentenza, e non trovando applicazione l’art. 21 del D.P.R. n. 131 cit., in quanto non sussiste alcun legame di derivazione necessaria tra la statuizione di condanna e quella di reiezione della domanda, fondate su distinte valutazioni risultanti da una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall’attore, e non vi è alcun rapporto sostanziale tra quest’ultimo ed i convenuti vittoriosi, ma un mero rapporto processuale il cui contenuto economico, limitato alle spese processuali ovvero all’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è estraneo a quello in funzione del quale è liquidata l’imposta pretesa dal Fisco” (Cass. 11/06/2010, 14112).
In base al principio sopra menzionato, e cioè che assume rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, deve quindi escludersi la ricorrente dal novero dei soggetti coobbligati, in considerazione del fatto che “in caso di soggetto che abbia partecipato al giudizio, rimanendo estraneo al rapporto considerato nella sentenza, “l’interesse di cui tale soggetto è portatore potrebbe risultare non proporzionato alla imposizione che verrebbe a cadere su di lui, in contrasto con l’art. 53 Cost. il quale pur non escludendo la previsione di un vincolo solidale a carico di soggetti non direttamente partecipi dell’atto assunto a presupposto della obbligazione tributaria, esige che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa” (Cass. 15/05/2006, n. 11149 (Rv. 589504-01)).
La sentenza della CTR Liguria viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.