Credito esposto in dichiarazione dei redditi: è soggetto a prescrizione decennale e non al termine di cui all’art. 38 del DPR 602/73. Ciò vale anche se non è riportato nella dichiarazione successiva

by AdminStudio

 

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ribadisce nella Ordinanza 29 agosto 2023, n. 25412 (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) alcuni principi consolidati in tema di crediti fiscali, ancora evidentemente non acquisiti dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso è quello di una contribuente che presentava, su supporto cartaceo tramite consegna all’ufficio postale, Modello Unico 2006 nel quale veniva esposto un credito di imposta IRPEF derivante da eccesso di ritenute subite e riportate negli anni precedenti. Ricorrendo le condizioni di esonero, la contribuente non presentava la dichiarazione per il successivo anno d’imposta.

Non avendo ottenuto il rimborso del credito, la contribuente presentava apposita istanza in data 12 dicembre 2013 che veniva rigettata dall’Agenzia delle entrate in quanto ritenuta tardiva ex art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973.

Il ricorso proposto contro il provvedimento di diniego veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, ritenendo nella specie operante il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate sul presupposto che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973.

La Corte ricorda che Secondo l’orientamento consolidato, “In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide nè il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nè il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall’art. 2, comma 58, della L. 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice” (Cass., Sez. U., n. 2687 del 2007; conforme Cass. n. 7706 del 2013). Il principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. n. 21788 del 2018, secondo cui “In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, bensì l’ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria”.

Dunque la sentenza impugnata, affermando che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973, non si è uniformata ai principi sopra richiamati e viene perciò cassata con decisione della causa nel merito e accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

 

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