Tasse automobilistiche: ribadita dalla Sezione Tributaria la prescrizione triennale.

by AdminStudio

L’ordinanza n. 5899 del 5 marzo 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Luciotti, Rel. Chiesi) accoglie il ricorso del contribuente avverso una sentenza della CTR del Lazio in una vicenda che origina da una intimazione di pagamento e dalla contestazione dei carichi tributari da essa richiamati. Anche in questo caso, come accade sempre più spesso, il contribuente ha dovuto percorrere tre gradi di giudizio per veder riconoscere principi ormai assodati.

Nel caso specifico è infatti palese, come la Corte ricorda, che la sentenza delle Sezioni Unite 17.11.2016, n. 23397, ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Alla luce di tale principio la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza però incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale, salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; che non osta a tale conclusione quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, sul termine decennale per la riscossione, atteso che trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione e che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito (arg. Cass., Sez. 5, 18.6.2020, n. 11814, Rv. 65803901);

A quanto precede, aggiungasi che, in caso di notifica di cartella di pagamento non fondata – come nella specie – su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le prime, dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per i secondi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2022, n. 7486, Rv. 664137-01).

Inoltre viene rilevato dai Giudici di Legittimità, nel caso specifico, che la C.T.R., nell’applicare il termine di prescrizione ordinario decennale indifferentemente anche ai crediti per tasse automobilistiche, per le quali la prescrizione è triennale (secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), nonché ai relativi interessi e sanzioni, ha dunque contravvenuto ai principi che precedono.

In conclusione il ricorso viene accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata in relazione ai profili accolti ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

 

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