Spese del giudizio tributario: in presenza di una specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, ma ha l’onere di motivare le variazioni apportate alle cifre proposte dal difensore.

by AdminStudio

“In presenza di specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di offrire fornire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), tenuto conto del valore della controversa determinato a mente dell’art. 5 del citato d.m. ed eliminando o riducendo le voci e le misure proposte dal difensore ove non coerenti con i citati parametri, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 2365 del 24 gennaio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Candia).

Nei fatti una s.r.l. ricorreva in cassazione lamentando che la CTR (chiamata a regolare le spese del giudizio), nonostante la presentazione di analitici conteggi da parte della ricorrente, si era limitata ad effettuare una liquidazione globale ed omnicomprensiva dei quattro gradi di giudizio, senza distinguere tra somme dovute a titolo di compensi e quelle spettanti a titolo di spese nei diversi gradi del procedimento e senza motivare in alcun modo la riduzione effettuata rispetto alle note specifiche presentate dalla ricorrente (di ammontare complessivo pari a 14.856,25 €).

In tema di spese processuali, come ricordato dalla Corte, secondo costante orientamento il giudice deve: “liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese” (Cass., Sez. 6-5, n. 20935 del 07/09/2017; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890); “liquidarne l’ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020; Sez. 3, n. 18905 del 28/07/2017).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno dunque chiarito che, nel caso di specie, l’operata unica liquidazione forfettaria ed onnicomprensiva per il triplice grado del giudizio di merito e quello di legittimità risulta contraria ai principi di diritto sopra riepilogati.

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