Società estinta: la responsabilità degli amministratori per il mancato versamento delle imposte dovute non si estende all’IRAP.

by AdminStudio

Con sentenza n. 9170 (Pres. Virgilio, Rel. Fuochi Tinarelli) del 5 aprile 2024 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione chiarisce che quanto disposto dall’ art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per il mancato pagamento delle imposte a carico della società durante il periodo di liquidazione, interessa le sole imposte dirette non estendendosi, dunque, anche all’IRAP.

Nei fatti l’Agenzia delle entrate notificava all’ex amministratore di una s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese in data 24 gennaio 2012) avviso di accertamento chiedendo le maggiori imposte dovute e irrogando le conseguenti sanzioni. La CTP di Treviso accoglieva il ricorso; la CTR riformava parzialmente la sentenza. L’ex amministratore ricorreva per cassazione denunciando che la CTR avesse erroneamente affermato la responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, anche per l’Irap, le sanzioni e gli interessi.

Come ricordato dalla Corte le Sezioni Unite (n. 32790/2023) hanno precisato che la responsabilità dei liquidatori (e degli amministratori) di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 è responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria per il mancato pagamento delle imposte dovute: in particolare per gli amministratori la norma individua la condotta rilevante nell’aver compiuto “nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili”.

I giudici, accolto il motivo di ricorso, hanno quindi chiarito che detta responsabilità “è esplicitamente riferita al mancato versamento delle “imposte dovute” dalla società, nonché degli interessi (in relazione alla natura della responsabilità), ma, atteso l’ambito della disciplina, ciò rileva in materia di imposte dirette e non anche per l’imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive, né, a maggior ragione, può includere le sanzioni eventualmente irrogate” (v. Cass. 15378 del 20/07/2020).

 

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