Validi i documenti in lingua straniera prodotti dalle parti nel processo tributario: il giudice può fare a meno di nominare un traduttore se ha la possibilità di comprenderne il significato, pur in assenza di traduzione.

by AdminStudio

“Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 9410 del 8 aprile 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Federici, Rel. Putaturo).

Nei fatti l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione nei confronti di un contribuente, esercente “attività di fabbricazione, manutenzione, riparazione e installazione di macchine automatiche per dosatura e imballaggio”, alcuni costi esposti nella dichiarazione dei redditi per il 2008, ritenuti indeducibili essendo stata la relativa documentazione presentata in lingua russa o serba e non accompagnata da una traduzione “asseverata” da un professionista abilitato. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente. Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado osservando che la documentazione prodotta dal contribuente in lingua straniera era utilizzabile atteso che nel processo tributario, al pari di quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. L’Agenzia ricorreva dunque per Cassazione.

Come ricordato dalla Corte, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza, “la regola dell’obbligatorietà della lingua italiana – nel processo tributario, come in quello civile – opera solo per gli atti processuali ma non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento mentre la nomina di un traduttore si impone laddove vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera” (Cass. n. 5279 del 2022; Cass., Sez. V, 22 giugno 2021, n. 17748; Cass., Sez. V, 16 giugno 2021, n. 17172; Cass., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 24980; Cass., Sez. V, 5 novembre 2020, n. 24729; Cass., Sez. V, 6 giugno 2019, n. 15342, Cass., 31 gennaio 2018, n. 2395; Cass. Sez. VI, 31 luglio 2017, n. 19076; Cass., Sez. V, 17 giugno 2015, n. 12525; Cass., Sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093; Cass., Sez. I, 16 giugno 2011, n. 13249).

In particolare i Giudici hanno chiarito che, in riforma del precedente orientamento che riteneva necessaria, ai fini dell’utilizzo di documenti redatti in lingua straniera, la produzione di una traduzione giurata, ove il giudice non la conoscesse (Cass., Sez. I, novembre 1996, n. 10268; Cass., Sez. Lav., 18 gennaio 1994, n. 10831), il principio di acquisizione comporta che l’omessa allegazione di una traduzione giurata non possa costituire circostanza ostativa all’esame del documento, dovendo il giudice procedervi ove vi sia richiesta della parte in tal senso, ovvero laddove il giudice ne ravvisi la necessità (Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 4416), ovvero laddove il giudice non ravvisi l’idoneità della traduzione prodotta dalla parte (Cass., Sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27593; Cass. n. 5279 del 2022).

Conclusioni queste che possono trasferirsi anche al processo tributario, per effetto del rinvio generale sussidiario alle norme del codice di procedura civile disposto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546ed in difetto di ragioni di incompatibilità dei richiamati artt. 122 e 123 cod. proc. con la disciplina specifica del rito tributario (cfr. Cass. 17/06/2015, n. 12525).

La Corte, respinto il ricorso, ha osservato che il giudice di appello si è conformato ai suddetti principi nel ritenere legittimamente acquisita e utilizzabile la documentazione in lingua straniera prodotta dal contribuente a supporto dei costi indicati nella dichiarazione dei redditi per il 2008, attesa la sostanziale comprensibilità della stessa essendo stato annotato dal contribuente su ogni documento di spesa sostenuta all’estero il cambio del giorno e il controvalore in euro.

 

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