Il trasferimento per successione finalizzato alla dotazione del Trust è esente da imposta di successione e donazione.

by AdminStudio

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, di cui all’articolo 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006 (cfr. circolare n. 34/E del 2022, par. 4.4.3). Ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie previste dall’articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006 sono individuate, all’atto dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E del 2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Il richiamato principio generale non muta nel caso in cui, come nel caso di specie, secondo quanto affermato nell’istanza, la dotazione dei beni nel trust da parte della Disponente è avvenuta mortis causa, mediante testamento con cui la stessa Disponente ha nominato quale erede universale il Trust”.

Questo il passaggio saliente della risposta a interpello n. 90 del 11 aprile 2024 con cui le Entrate hanno chiarito che non si applica l’imposta di successione e donazione alla dotazione dei beni in Trust, anche se questo trasferimento avviene mortis causa per effetto di specifiche disposizioni testamentarie.

Il richiamo è a quanto (finalmente) espresso, recependo la giurisprudenza consolidata, nella Circolare n. 34/E del 20 ottobre del 2022. Il fatto rilevante è che l’Agenzia delle Entrate si occupa per la prima volta in questa occasione della fiscalità del trust testamentario, cioè dell’apporto di beni in Trust effettuato per testamento.

Si tratta della possibilità di dotare in sede successoria un Trust istituito in vita (come nel caso esaminato) oppure di costituire in via successoria un Trust e dotarlo di beni nella stessa modalità.

Nel caso del quesito, come appena ricordato, il Trust era già istituito e viene dotato di altri beni per testamento. L’Agenzia afferma comunque che occorre presentare una denuncia di successione Quest’ultima lettura era peraltro già stata esternata dall’Agenzia in una “faq” pubblicata sul suo sito internet il 5 aprile 2023.

In realtà come è noto la dichiarazione di successione ha finalità di tassazione e nel caso specifico niente è dovuto, come detto in precedenza. Da qui l’emergere in dottrina già delle prime perplessità.

 

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