Omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello o su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio: integra l’error in procedendo (ovverosia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c.).

by AdminStudio

Interessante principio di diritto quello enunciato dalla quinta sezione della Corte di Cassazione nella ordinanza 4 aprile 2024, n. 8810 (Pres. Crucitti, Rel. De Rosa).

L’Agenzia delle Entrate nel ricorso aveva infatti lamentato l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda circa la validità dell’iscrizione a ruolo effettuata nei confronti di uno dei contribuenti, deceduto.

Dalla ricostruzione dei fatti nel merito emergeva infatti che, al momento del decesso tale soggetto risultava nullatenente, tuttavia veniva riscontrato che il contribuente si era di fatto spogliato di tutti i suoi averi con modalità opinabili. Ed infatti l’Ufficio, ritenendo che la vendita fosse stata effettuata in frode all’Erario, in quanto l’operazione negoziale veniva effettuata quando già sul contribuente gravavano importanti crediti tributari (11 cartelle notificate da Equitalia, per il complessivo importo di euro 782.985,36), intraprendeva azione revocatoria e di simulazione al fine di far dichiarare inefficaci le predette operazioni negoziali; procedimento ancora in corso.

L’Ufficio, quindi, ha proposto nel giudizio per cassazione la doglianza relativa alla mancata pronuncia da parte della C.t.r. sulla domanda di dichiarare la legittimità del ruolo a carico del de cuius invece dichiarato illegittimo dalla C.t.p. che aveva accolto il ricorso del chiamato all’eredità. La CTR, secondo i Giudici di Legittimità, così operando non ha esaminato tutte le argomentazioni e soprattutto non ha esaminato la domanda dell’Ufficio in relazione ai fatti riferiti, domanda che non è priva di effetti sulla riscossione del credito erariale.

La Corte al riguardo ricorda che in giurisprudenza, si ritiene che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (cf. ex plurimis: Cass. 13/10/2022, n. 29952).

 

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