Mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale: la prescrizione dei crediti previdenziali rimane quinquennale e non si converte in decennale.

by AdminStudio

“La cartella non opposta stabilizza la richiesta dell’amministrazione creditrice, senza con ciò assumere la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (ex art. 2953 c.c.). Ciò significa che dalla mancata impugnazione della cartella trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito (che per molti crediti previdenziali corrispondono effettivamente a cinque anni). Quindi, se il credito azionato ha prescrizione decennale, come per i tributi relativi ad iva o ad imposte dirette, la prescrizione resta sempre quella decennale, o, al contrario, se il diritto di credito ha prescrizione più breve, come per la tassa automobilistica (triennale), resta sempre quello più breve”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 9024 (Pres. Federici, Rel. Massafra) del 4 aprile 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti il 25.8.2015 l’agente della riscossione notificava ad un contribuente un’intimazione di pagamento dell’importo di euro 269.895,08 emessa sulla scorta di una cartella di pagamento presuntivamente notificata l’8.5.2002. Avverso tale intimazione il contribuente propose opposizione deducendo sia l’omessa notifica della cartella sia l’estinzione per prescrizione dei pretesi oneri contributivi. La CTP accolse il ricorso. Il giudice di secondo grado confermò la decisione del giudice di prime cure ritenendo prescritto il credito stante il decorso del quinquennio non essendo stati realizzati atti interruttivi della prescrizione tra il 2002 (anno di notifica della cartella) ed il 2009 (anno di notifica dell’intimazione cui fece seguito nel 2014 il pignoramento presso terzi). Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

La Corte ha sottolineato come sia chiaro il principio (ribadito da Sez. 3. n. 11800 del 2018 e da Sez. 6-5, n. 33797 del 2019) secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ex art. 2953 c.c. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

I Giudici, respinto il ricorso, hanno evidenziato come nella specie dalla sentenza impugnata non emerga alcun termine differente da quello (quinquennale) previsto, ordinariamente, per i crediti previdenziali, e che, pertanto, non possa che applicarsi quest’ultimo.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo