Società estera con stabile organizzazione in Italia: non ha diritto al rimborso IVA per i soggetti esteri. L’IVA a credito entra nella liquidazione della stabile organizzazione

by AdminStudio

 

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Sentenza 4 settembre 2023, n. 25685 (Pres. Bruschetta, Rel. Salemme) ha esaminato il caso di una società non residente, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale è stato negato il rimborso dell’Iva a credito sulle operazioni passive, rilevanti in Italia ed effettuate al di fuori dei rapporti con la stabile organizzazione.

La questione quindi attiene alla corretta gestione dei rapporti estranei a quelli con la stabile organizzazione da parte della casa madre in Italia. Ovvero: tutti i rapporti IVA debbono passare per la stabile organizzazione, oppure si mantiene l’assetto precedente alla creazione della stabile organizzazione per ciò che non riguarda i rapporti tra essa e la casa madre?

La Corte non ha nei propri archivi dei precedenti a cui far riferimento. Viene allora presa a modello una nota sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, cioè Commissione vs. Repubblica italiana (C-244/08).

Dopo aver riportato un lungo passaggio della motivazione della predetta sentenza della Corte UE, la Cassazione conclude che, in estrema sintesi, gli insegnamenti che possono trarsi dai superiori passaggi motivazionali sono così compendiabili:

  1. la modalità di restituzione dell’IVA, o mediante detrazione o mediante rimborso, si determina esclusivamente in funzione del luogo in cui è stabilito il soggetto passivo;
  2. il criterio dello stabilimento è dato dalla presenza o meno di un centro di attività stabile, sicché il soggetto dotato di un centro di attività stabile in Italia è per ciò solo ivi stabilito, mentre il soggetto non dotato di un siffatto centro non lo è;
  3. se il soggetto non è dotato di un centro di attività stabile in Italia, potrà “de plano” esercitare il diritto alla restituzione dell’IVA solo mediante rimborso;
  4. se il soggetto è dotato di un centro di attività stabile in Italia, proprio perché stabilito, potrà esercitare il diritto alla restituzione dell’IVA solo mediante detrazione, atteso che, agli effetti dell’alternativa tra detrazione e rimborso, non assume alcuna rilevanza l’essere stati i beni e servizi acquistati dal centro di attività stabile (conseguendone, secondo detta normativa, la detrazione) o dalla sede principale (conseguendone, invece, il rimborso).

La conclusione è quella perentoriamente scolpita al punto 33 della sentenza della Corte UE, laddove, come visto, in termini che non lasciano minimo adito ad interpretazioni, si ribadisce in sintesi che “è unicamente il luogo di stabilimento ad essere decisivo riguardo alla modalità di restituzione dell’IVA, per cui un soggetto passivo che disponga di un centro di attività stabile in Italia dev’essere considerato, per tale ragione, stabilito in detto Stato membro e può chiedere la detrazione dell’IVA per gli acquisti effettuati in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati effettuati per il tramite del centro di attività stabile o direttamente dalla sua sede principale, situata fuori d’Italia”.

 

 

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