Società di capitali estinta: sussiste un litisconsorzio di natura processuale per debiti sociali. Esso si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca ovvero sia convenuto in luogo della società.

by AdminStudio

Con Ordinanza n. 6772 del 13 marzo 2024 (Pres. Virgilio, Rel. Fuochi Tinarelli) la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l’azione abbia ad oggetto il debito di una società estinta sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca ovvero sia convenuto in luogo della società.

Nei fatti un avviso di accertamento emesso nei confronti di una S.r.l. cancellata dal Registro e nei confronti del socio e amministratore veniva notificato a quest’ultimo che proponeva ricorso. Instauratosi il giudizio la vicenda approdava in Cassazione.

Come ricordato dai Giudici “costituisce ormai “diritto vivente” che «qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci …; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa»” (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072).

Tuttavia come evidenziato dalla Corte una tale situazione può dare origine ad una situazione di litisconsorzio necessario, distinguendo a seconda che l’ex socio agisca per un debito o per un credito della società.

In quest’ultima ipotesi, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, «il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione», da cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti.

Diverso è l’esito quando l’azione abbia ad oggetto (come nella vicenda in giudizio) un debito della società estinta. In tale evenienza, infatti, come chiarito dalla Corte “la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che, per effetto dell’estinzione dell’ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca ovvero sia convenuto in luogo della società estinta” (v. Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018; Cass. n. 15637 del 11/06/2019).

La Corte ha dunque dichiarato la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per provvedere ad integrare il giudizio nei confronti degli altri ex soci.

 

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