La Cassazione conferma (ancora una volta) l’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi e IVA anche in sede giudiziaria per il ricorrente che vi abbia interesse.

by AdminStudio

“La dichiarazione dei redditi e quella IVA posta in essere dal contribuente ha natura di dichiarazione di scienza, ed è quindi emendabile, ritrattabile e contestabile anche in sede giudiziaria dal ricorrente che vi ha interesse. Al contribuente è sempre consentito, in sede contenziosa, di provare che l’originaria dichiarazione è viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente”.

Questo il consolidato principio di diritto ribadito con ordinanza n. 6995 del 13 marzo 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Caradonna, Rel. Gori).

Nei fatti a seguito di controllo automatizzato l’Amministrazione finanziaria chiedeva ad un Comune il pagamento di euro 65.937 previo disconoscimento del «credito risultante dalla dichiarazione dell’anno 2005» e riportato nella dichiarazione dell’anno 2006, poiché l’Agenzia non aveva acquisito nei termini la dichiarazione Iva relativa all’anno 2005, avendone il Comune omesso la presentazione. Il credito di euro 65.937 atteneva all’annualità 2005 per l’importo di euro 17.672 e all’annualità 2004 per l’importo di euro 48.265. Il giudice di prime cure annullava la cartella nella parte afferente alla ripresa a tassazione del credito IVA riportato a nuovo nella dichiarazione relativa al 2006 per la parte di credito riportata dall’anno 2005, ritenendo invece legittima l’iscrizione a ruolo per la parte del credito IVA riferibile all’anno 2004, pur sussistendo il credito di euro 48.265 sulla base delle liquidazioni periodiche sebbene non fosse stato esposto nella dichiarazione annuale. La CTR rigettava l’appello del Comune che ricorreva dunque in Cassazione invocando il fatto che il credito IVA maturato nell’anno 2004 avesse trovato comunque esposizione nella seconda dichiarazione successiva, relativa all’anno 2006.

Come ricordato dalla Corte con la sentenza n. 13378/2016 le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto, cui si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità, per cui, “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”.

Accolto il ricorso la Corte ha quindi cassato la decisione del giudice d’appello con rinvio, in relazione per l’accertamento dell’esistenza o meno del credito fatto valere nella cornice biennale dal momento in cui è asseritamente sorto.

 

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