Con sentenza n. 6248 del 8 marzo 2024 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. De Rosa) ha ribadito il principio che prevede la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo nella “misura agevolata” del 10% nei casi di irregolare invio dell’avviso (comunicazione relativa al controllo automatizzato ex art. 36 bis d.PR 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72) che precede la formazione del ruolo.
Nel caso all’attenzione della Corte una s.r.l. riceveva notifica della cartella di pagamento n. 02420090000379455, emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e relativa all’anno d’imposta 2005 per IRAP, IRES, crediti indebitamente compensati, interessi e sanzioni. La società contribuente impugnava l’atto lamentandone la nullità per omessa notifica della comunicazione relativa al controllo automatizzato ex art. 36 bis d.PR 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72 e l’illegittima iscrizione a ruolo delle sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo della misura (ridotta) del 10%, in assenza di notificazione. La C.t.p. di Brindisi, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva le sanzioni dal 30% al 10% non ritenendo viziante l’omessa comunicazione di irregolarità su aspetti rilevanti della dichiarazione ma ne riconosceva effetti sulle sanzioni. La C.t.r. della Puglia rigettava l’appello principale, confermando le sanzioni ridotte nella misura del 10%. L’Ufficio ricorreva dunque in Cassazione.
Come noto l’articolo 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, prevede che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
I Giudici hanno quindi ricordato che “la circolare ministeriale n. 199/E del 13.8.1996, ha precisato che “la emissione dell’avviso fa parte del procedimento di riscossione del tributo e ha quindi carattere obbligatorio”, alla luce anche dell’art. 6, co 5, della legge 27.12.2000 n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”), secondo cui “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”.
Respinto il ricorso la Corte ha dunque sottolineato che la C.t.r. pugliese non è incorsa in alcuna violazione di legge confermando la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla “misura ordinaria” del 30% alla “misura agevolata” del 10% prevista nei casi di irregolare invio dell’avviso che precede la formazione del ruolo.