Donazioni informali e donazioni indirette: non sono tassate se non superano la franchigia, non sussistendo un obbligo di registrazione generalizzato.

by AdminStudio

“In tema di imposta sulle donazioni, l’art. 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap)”;

“In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’art. 56-bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.

Questi i principi di diritto enunciati nella importante e ben motivata sentenza 20 marzo 2024 n. 7442 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Lo Sardo).

In sostanza la Corte precisa che in caso di donazioni informali (liberalità in denaro del genitore verso il figlio) e di donazioni indirette (il genitore che paga la casa del figlio) non si applica imposta di donazione trattandosi di fattispecie senza obbligo di registrazione. Nel caso di atti soggetti obbligatoriamente a registrazione oppure in caso di atti portati volontariamente alla registrazione si ha invece la tassazione. La stessa cosa nel caso in cui emerga, in fase di accertamento, il superamento della soglia di un milione.

La Corte dunque non si allinea con il disposto della circolare 30/2015 delle Entrate, secondo la quale l’imposta di donazione si applica alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)». La Circolare anzi viene analizzata dai Giudici di Legittimità in maniera poco lusinghiera e ci sarà forse da attendersi un abbandono delle tesi delle Entrate nel prossimo futuro.

La ricostruzione della Corte parte dalla lettera del Testo unico dell’imposta di successione e donazione che dispone la non applicazione dell’imposta quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall’acquirente, precisando tuttavia che resta ferma l’applicazione dell’imposta sulle donazioni «anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione».

Quindi per la Corte la donazione indiretta rileva solo se risultante “da atti soggetti alla registrazione”: tale obbligo non caratterizza le donazioni informali, neppure per il computo della franchigia, a meno che non si voglia optare per la registrazione volontaria della donazione.

Anzi, per la Corte, il potere dell’amministrazione di accertare donazioni indirette si verifica solo al superamento della soglia di un milione e, contemporaneamente, quando risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario. Fuori da questo doppio requisito non sussiste alcun obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti alla registrazione.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481