Revisione parziale del classamento con obbligo di motivazione da assolvere in maniera rigorosa.

by Luca Mariotti

Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, comma 335 e seguenti, fino al 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) Esso concerne le unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali e prevede che la suddetta revisione parziale deve adottarsi quando il rapporto tra il valore medio di mercato dell’immobile ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

La revisione parziale deve essere richiesta dai Comuni agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 16/02/2005.

L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima.

L’Ordinanza n. 16629 della Sezione filtro della Corte di Cassazione, depositata il 25 giugno 2018 (Pres. Iacobellis, Re. La Torre) esamina sulla questione un ricorso dell’Agenzia delle Entrate incentrato sull’asserita assenza di un obbligo di motivazione in merito alla procedura di cui sopra. Per i Giudici invece il procedimento appena richiamato non è diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, restando perciò soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015).

Viene inoltre evidenziato come la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

Viene pertanto ribadita la necessità di una provvedimento motivato, che sia specifico e puntuale e si ricorda che tale necessità deve essere necessariamente assolta dall’Amministrazione. Il ricorso viene pertanto respinto rilevandosi che la Commissione Regionale ha correttamente applicato tali principi.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo