Cumulo giuridico non applicabile agli omessi versamenti.

by AdminStudio

Nella ordinanza 19 aprile 2024, n. 10631 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Fracanzani) la Corte ribadisce il principio secondo cui la violazione continuata degli obblighi di versamento non rientra nel campo di applicazione del cumulo giuridico previsto all’articolo 12 del D.Lgs. 472/97.

Con uno specifico motivo la società ricorrente prospettava la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto con riferimento all’art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 472/1997 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sintesi veniva invocata la cassazione della sentenza nella parte in cui la CTR non ha fatto applicazione del cumulo giuridico in relazione alla violazione di omesso versamento, invece applicato per le violazioni di infedele dichiarazione, omessa indicazione del numero di percipiendi e mancata effettuazione delle ritenute. Soggiungeva altresì che il cumulo giuridico tra la violazione di omesso versamento e le altre avrebbero dovuto trovare applicazione anche nel caso di specie, considerato che tutte le violazioni traevano origine da un’unica matrice, ossia la mancata regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Il motivo viene però ritenuto infondato alla luce dell’orientamento della Corte, a cui viene data continuità, secondo cui “Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento” (così, da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8148 del 22/03/2019, Rv. 653340; tra le stesse parti).

La questione potrebbe essere però superata se verrà approvato lo schema di decreto attuativo della riforma delle sanzioni (ultimo testo quello del 21 febbraio 2024), che risulta oggi all’esame delle Camere.

A tal riguardo, è stato disposto che il cumulo sia applicabile anche in sede di ravvedimento – oltre che in ipotesi di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale già contemplate dalla norma, per singolo periodo d’imposta e per lo stesso tributo. Tuttavia, il contribuente avrà la facoltà di sanare più violazioni della medesima disposizione o violazioni che, in progressione o con la medesima risoluzione, hanno inciso sulla determinazione e liquidazione del tributo, commesse in più periodi d’imposta, versando un’unica sanzione puntualmente aggravata.

La modifica è finalizzata ad attuare il principio indicato nell’art. 20 , lett. c) n. 1 della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), il quale richiede di “migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei”, nonché il principio indicato nell’art. 20, lett. c) n. 4, il quale richiede di “rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi” di miglioramento della proporzionalità, attenuazione del carico, livellamento con altri Stati europei, “anche estendendone l’applicazione agli istituti deflattivi”.

 

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