Accertamenti a tavolino legittimi anche senza contraddittorio preventivo. Ma forse in materia di IVA…..

by Luca Mariotti

L’Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16641  della Corte di Cassazione, sesta sezione (Pres. Iacobellis, Rel. La Torre) respinge il ricorso di un contribuente fondato sulla presunta violazione dell’art. 12 comma 7 I. 212/2000. Secondo il ricorrente, che invoca al riguardo anche questioni di legittimità costituzionale, la garanzia del contraddittorio doveva infatti trovare applicazione anche nelle ipotesi di accertamento c.d. a tavolino.

La Corte si rifà alla norma invocata, rilevando che essa prevede la necessità del contraddittorio solo in caso di accertamenti a seguito di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente

Non quindi nel caso specifico, nel quale si parla invece di un accertamento c.d. a tavolino, per la quale non è irragionevole la disparità di trattamento in relazione al diverso grado di intrusione nella sfera privata del contribuente (questione dichiarata inammissibile da Corte cost. n. 187/2017).

Ma in questo specifico accertamento è coinvolto anche un tributo “amministrato”, ovvero l’IVA.

In relazione a ciò viene ricordato che la Corte stessa ha affermato che in tema di I.V.A. l’accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l’utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l’instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistematico, dall’ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova (v. Cass. n. 17260 del 13/07/2017).

Questo passaggio a dire il vero non ci convince del tutto. E allora ci permettiamo a nostra volta di richiamare degli autorevoli precedenti della Corte stessa.

In primis l’Ordinanza del 14 ottobre 2016, n. 20849 della VI Sezione, che ricorda che il contraddittorio preventivo, secondo la lettura delle SS.UU., va svolto solo laddove esso sia normativamente previsto, il tema del contraddittorio endoprocedimentale “segue diverse logiche a seconda che si tratti o meno di tributi cd. armonizzati, ossia soggetti al diritto dell’Unione Europea; ed infatti il principio di diritto fissato da Cass. s.u. n. 24823/15 recita: “in tema di tributi cd. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, …”.

Se andiamo poi alla fonte, ovvero alla Sentenza della Corte di Cassazione, sez. unite civv., 9 dicembre 2015, n. 24823, punto 3.1. della motivazione abbiamo la conferma di quanto sopra: “Nel campo dei tributi “armonizzati” (che, inerendo alle competenze dell’Unione, sono investiti dalla diretta applicazione del relativo diritto) l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale assume, invece, rilievo generalizzato.

In tale ambito …. opera, infatti, la clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale di matrice comunitaria (v. prec. cap. V), sanzionata, in caso di violazione, con la nullità del conclusivo atto impositivo”.

Quindi ritenere che per l’IVA debba esistere una regola interna che preveda il contraddittorio non pare corretto. E conseguentemente non convince l’invocazione della inesistenza di una norma in tal senso per negare il contraddittorio preventivo nel caso di accertamenti basati sulle ispezioni presso altri.

La necessità, in ambito IVA, come si è visto, nasce invece dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta di Nizza (v. sentenze Sopropé, Kamino International e altre) e non richiede a nostro modesto avviso alcuna regola interna che veicoli il principio.

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