Rapporti tra sentenza resa nel processo penale e processo tributario: la Cassazione chiarisce i criteri (oggi) vigenti.

by AdminStudio

“Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare” (Cass. 22/05/2015, n. 10578);

“Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva” (Cass. 13/02/2015, n. 2938);

“In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dall’art. 7, comma quarto, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (Cass. 23/05/2012, n. 8129). Pertanto, stante l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio.” (Cass. 19/04/2017, n. 16262).

La rassegna delle pronunce viene espressamente enunciata dalla Quinta sezione della Corte di cassazione, nella ordinanza 24 maggio 2024 n. 14618 (Pres. Cataldi, Rel. De Rosa).

La vicenda riguarda una asserita plusvalenza immobiliare di cui nel ricorso per cassazione i contribuenti avevano censurato nei fatti l’avvenuto realizzo facendo valere una sentenza penale definitiva che aveva accertato che erano stati vittime di una truffa.

La Corte, pur con le premesse di metodo sopra esposte, non rifiuta del tutto l’esame della questione anche se ritiene corretta la elaborazione della CTR che aveva considerato non correlate la vicenda del realizzo da quella della truffa subita. Dalla motivazione non si riesce ad evincere se sia sussistente un collegamento o meno tra gli accadimenti, anche se il riferimento a degli assegni e alla maturazione del pagamento al momento del ricevimento del titolo, piuttosto che a quello dell’effettivo incasso della somma, farebbe pensare che realizzo non vi sia stato.

Qui la parte meno condivisibile del testo, con un richiamo espresso e non argomentato alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, quando questa non dovrebbe avere valore argomentativo all’interno del processo tributario. Pochi mesi fa la stessa sezione tributaria aveva correttamente ricordato che: La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all’Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell’Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici; così da risultare, appunto, anch’esse esenti dal controllo di legittimità” (ordinanza 1335 del 12 gennaio 2024).

Resta solo da concludere che sul punto dei rapporti tra accertamento di fatto nel processo penale e conseguenze nel processo tributario si attendono sviluppi dal nuovo decreto legislativo sulle sanzioni tributarie, approvato dal consiglio dei ministri del 24 maggio 2024 ma ancora non pubblicato.

 

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