Ricorso per cassazione: il file della notifica della sentenza in termine breve va depositato in modalità informatica (.eml o .msg) e non come stampa della pec su supporto .pdf.

by AdminStudio

“Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ.”;

Il principio di diritto viene affermato dalla Corte di cassazione, Sezione Tributaria, nella ordinanza 27 maggio 2024 n. 14790 (Pres. Stalla, Rel. Dell’Orfano).

La Corte rammenta che con la riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi è stato esteso anche al giudizio di cassazione, essendo stato in particolare previsto, all’art. 35, comma 2, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, che – fra le altre – le norme contenute nel Titolo V ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (“disposizioni relative alla giustizia digitale”) si applichino anche alla Corte di Cassazione, dal 1° gennaio 2023

Fra le disposizioni applicabili sin dal 1° gennaio 2023 assume particolare rilievo l’art. 196-quater delle disp. di attuazione (“Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”), secondo cui “nei procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e al Giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, “con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati” e “il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

L’obbligo riguarda, pertanto, anche gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, i quali, ove in formato analogico, dovranno essere depositati telematicamente in copia informatica. Nel caso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del termine breve per l’impugnazione, venga effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il difensore deve depositare, quindi, non solo la sentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati, il che, come dianzi indicato, comporta che si dovrà procedere all’allegazione del duplicato della notifica in formato .eml oppure .msg, ovvero del file contenente il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati, come previsto dall’art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, D.M. 44-2011 e succ. mod. (Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del Regolamento Ministeriale), vigenti ratione temporis;

L’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53-1994, quanto al contenuto della PEC di notifica (dell’atto introduttivo o del provvedimento), prevede infatti quanto segue: “1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”;

Laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure .msg garantisce l’autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall’ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni.

Nel caso in esame, la ricorrente non aveva però ottemperato l’onere di deposito del pervenutole messaggio di posta elettronica certificata, unitamente agli allegati (sentenza e relata di notifica), adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., né peraltro la copia della sentenza notificata si rinviene nella produzione del controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022; Cass., sez. U, 16-04-2009, n. 9005; Cass., Sez. U, 02-05-2017, n. 10648), essendosi limitata la ricorrente a depositare una stampa in formato pdf (indicata come “ricevuta notifica sentenza di appello”) del messaggio PEC inviato dal difensore della società controricorrente per la notifica della sentenza impugnata, privo, peraltro, anche dei suoi allegati.

Secondo la Corte tale regola, lungi dall’essere una mera formalità, è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e per questa ragione, il principio subisce una – apparente – eccezione quando risulti, in modo certo, che questo accertamento è superfluo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Viene anche rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 10-07-2013, n. 17066; Cass. 30-04-2019, n. 11386). Ma siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 26 maggio 2023 ed il ricorso è stato notificato il 5 settembre 2023.

Si conclude quindi per l’improcedibilità del ricorso. La ricorrente affermava infatti che la sentenza impugnata le è stata notificata, limitandosi tuttavia a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione.

 

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