Procedure automatizzate della riscossione inutilizzabili quando occorre una valutazione giuridica e/o estimativa.

by AdminStudio

“In tema di riscossione delle imposte, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36 – bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all’art. 54 – bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria”.

Questo il principio di diritto enunciato dalla quinta sezione della Corte di Cassazione nella sentenza 28 marzo 2024, n. 8462 (Pres. Cirillo, Rel. Angarano)..

Nel caso specifico il contribuente (autorità portuale) aveva ridotto in autoliquidazione alla metà l’IRPEG in base all’agevolazione di cui all’articolo 6 del Dpr 601/1973, qualificandosi come azienda statale. Il recupero era stato effettuato ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/1973 sul presupposto della mancanza dei requisiti di legge. Fino alla pronuncia della CTR che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il recupero.

La Corte rammenta che nel delineare il perimetro entro il quale l’Amministrazione può ricorrere al procedimento di controllo automatizzato e, di conseguenza, i poteri spettanti in seno ed in esito a questo, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito, affermando un principio di diritto costantemente seguito nella successiva giurisprudenza di legittimità, che il Fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 08/09/2016, n. 17758, in relazione all’omologo art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972). La disposizione non prevede, pertanto, che possa procedersi ad una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione né una vera e propria valutazione o stima degli stessi né la risoluzione di questioni giuridiche.

Proprio con riferimento all’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche in sede di controllo automatizzato, la Corte, con statuizione confermata successivamente dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17758 del 2016, aveva già evidenziato che il recupero è consentito quando sia desumibile ictu oculi, dal controllo formale della dichiarazione e dell’allegata documentazione, che il titolo è diverso da quello previsto dalla lettera della legge, e non anche quando ciò derivi dall’interpretazione della norma giuridica (Cass. 29/02/2008, n. 5460 Cass., 15/06/2007, n. 14019). Dunque, solo se manca una diversa valutazione nell’an o nel quantum del presupposto impositivo ovvero una diversa valutazione della esistenza di crediti o oneri, l’amministrazione può liquidare quanto rilevato nel controllo formale ed effettuare l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, senza necessariamente dover emettere un previo avviso di accertamento. In altri termini, il controllo automatizzato ben può comportare l’applicazione di norme giuridiche, purché essa sia diretta e immediata (Cass., Sez. U., n. 17758 del 2016 cit.).

Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale nell’ordinanza del 7 aprile 1988, n. 430, laddove afferma che la liquidazione ex art. 36 – bis d.P.R. n. 660 del 1973 è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili, senza la necessità quindi di alcuna istruttoria.

Con specifico riferimento all’aliquota applicabile dall’Ufficio in difformità a quella applicata dal contribuente in dichiarazione la Corte poi, in specifiche fattispecie, ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura automatizzata ed ha affermato che da un lato, tale attività si traduce nella correzione di un mero errore di calcolo e, dall’altro, non assume rilievo l’inconsapevolezza dell’errore del dichiarante (Cass. 31/01/2017, n. 2412).

Si è precisato tuttavia che il ricorso alla procedura automatizzata è legittimo in tali ipotesi perché si tratta della modifica di un dato numerico, riconducibile a diversa aliquota, che trova fonte in una regola normativa, ma non che in questo contesto possano formularsi rilievi dalle implicazioni giuridiche anche complesse, come per quella oggetto del caso di specie (Cass. 10/06/2021, n. 16479, Cass. 05/12/2018, n. 31415).

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene pertanto respinto.

 

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