Operazioni soggettivamente inesistenti: il punto della Suprema Corte in tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA.

by AdminStudio

Con ordinanza 10874 del 23 aprile 2024 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Macagno) torna ad esprimersi circa la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

Nei fatti L’Agenzia delle Entrate notificava ad una s.r.l. un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, contenente le riprese a tassazione Ires e Irap e Iva. In particolare l’Ufficio contestava alla società l’indeducibilità di taluni costi per alcuni lavori (demolizione di celle frigorifere esistenti in un capannone industriale) effettivamente eseguiti, ma fatturati da un’impresa risultata poi priva di operatività e struttura. Le ragioni della società contribuente non erano apprezzate nei gradi di merito e la stessa ricorreva dunque per cassazione.

La Corte ha riconosciuto la fondatezza della censura attinente al mancato riconoscimento della detrazione dei costi ai fini delle imposte dirette.

I Giudici hanno infatti dato continuità al principio secondo il quale “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44), che opera, in ragione del precedente comma 3, quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i princìpi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (Cass., sez. 5, n. 26461/2014; Cass., sez. 6-5, n. 17788/2018; Cass., sez. 5, n. 8480/2022; Cass., sez. 6-5, n. 25249/2016; v. da ultimo Cass. sez. 5, n. 5181 del 27/02/2024).

Diversamente, il Collegio ha rilevato l’infondatezza della censura inerente al mancato riconoscimento della detrazione Iva.

Come infatti ricordato dalla Corte “in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 5, n. 15369 del 20/07/2020, richiamata da ultimo da Cass. Sez. 5 n. 7061 del 15/03/2024).

In tal senso i Giudici hanno puntualizzato che “la prova gravante sull’Amministrazione ben può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, siccome idonei ad integrare finanche una presunzione semplice, in conformità a quanto, per l’IVA, espressamente prevede l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972” (cfr., da un lato, Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C142/11 e Corte Giust. Kittel, C-439/04; dall’altro, “ex multis”, Cass. Sez. 6-5, n. 14237 del 07/06/2017; Cass. Sez. 5 n. 7061 del 15/03/2024).

La Corte ha dunque parzialmente accolto il gravame della società cassando la sentenza impugnata.

 

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