Automezzi: i limiti di deduzione di cui all’art. 164 del TUIR non si applicano all’IRAP.

by AdminStudio

“La deducibilità massima dei costi entro il limite del 20% (di cui all’art. 164 del TUIR, ndr) può affermarsi in relazione all’Ires, ma non all’Irap, la cui base imponibile, invece, è determinata dall’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 11791 (Pres. Napolitano, Rel. Napolitano) del 3 maggio 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti sulla base di un processo verbale di constatazione l’Agenzia delle Entrate notificava ad una s.r.l. avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, contestando violazioni in materia di Ires, Irap e Iva. La società contribuente impugnava la sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 Tuir, in relazione all’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997: in particolare, deducendo come la C.T.R. avesse illegittimamente ritenuto indeducibile pro quota i costi relativi a beni strumentali ai fini Irap.

Come ricordato dalla Corte “ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la conseguenza che non si applica l’art. 164 Tuir ed il conseguente limite di deducibilità dei costi del 20%” (sulla derivazione dal conto economico dei costi sostenuti ai fini Irap, cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15115 del 11/06/2018, Rv. 649102 – 01).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno quindi chiarito che il giudice del rinvio, nel procedere a nuovo esame, dovrà applicare correttamente l’art. 5 del richiamato d.lgs. e non l’art. 164 Tuir.

 

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