La relazione di stima dell’Ufficio non ha efficacia dimostrativa “ex se” della fondatezza della pretesa impositiva. Ha valore di mera perizia di parte.

by AdminStudio

“Nel processo tributario, pur essendovi un maggiore spazio di operatività delle prove cd. atipiche, la relazione di stima dell’Ufficio non ha efficacia dimostrativa “ex se” della fondatezza della pretesa impositiva, stante la posizione paritaria delle parti davanti al giudice”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 10691 (Pres. De Masi, Rel. Stalla) del 19 aprile 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti un’associazione e una S.r.l. ricorrevano per la cassazione della con la quale la CTR confermava la prima decisione che aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione loro notificato in recupero della maggiore imposta ipotecaria e catastale sull’atto di conferimento di quattro immobili di valore venale indicato in euro 10.080.000,00 rettificato in euro 20.488.320,00. In particolare i ricorrenti lamentavano come la Commissione avesse assunto, come dato valutativo di partenza, una sorta di superiorità pregiudiziale della stima operata dall’Ufficio, proprio perché proveniente (e per il solo fatto di provenire) da un ente pubblico (agenza del territorio) dotato in materia di “esperienza pluriennale”.

Come ricordato dai giudici “in tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell’UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l’atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. n. 6139/21, n.9357/15, n. 4863/24).

La Corte, accolto il ricorso, ha quindi evidenziato come nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale fosse incorsa nell’errore di assumere come irretrattabilmente attendibile la stima dell’ufficio tecnico, senza vagliarne il contenuto alla luce delle contestazioni ad essa specificamente mosse dalle parti contribuenti, anche sulla base della propria perizia di parte.

 

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