Niente responsabilità penale per il professionista in caso di compensazioni errate di crediti inesistenti, salvo che non venga provato il dolo con elementi di chiara evidenza

by AdminStudio

 

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35133 depositata il 21 agosto 2023 si occupa del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova relativamente all’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Genova accoglieva la richiesta presentata ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato a confisca per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a carico di un consulente fiscale, annullando la misura.

I Giudici di Legittimità ricordano che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza (tra le molte, Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916).

Tanto premesso, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non presenta un simile e radicale vizio, contenendo, per contro, un’effettiva e congrua motivazione sull’unico elemento in discussione, quale il dolo del delitto di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74 del 2000.

In particolare, il Tribunale ha negato che dagli atti emergesse un riscontro della consapevolezza – in capo al consulente fiscale – della natura illecita della compensazione di crediti inesistenti in favore della “(Omissis) Srl “, e al riguardo ha evidenziato: a) l’assenza di un qualunque elemento (conversazioni, dichiarazioni, documenti) che attestasse la partecipazione dell’indagato al disegno criminoso volto a frodare l’Erario, in termini diversi dal mero inoltro di 3 modelli F24; b) il numero stesso dei modelli inviati, che “non depone di certo nel senso di un suo consapevole inserimento nella trama fraudolenta”, necessariamente a base della frode, peraltro evidentemente sostenuta da atti preordinati (contratto di accollo, pagamenti) nei quali il A.A. non risultava aver mai coperto alcun ruolo o essere stato coinvolto; c) la cessazione del rapporto professionale con la “(Omissis) Srl “, avvenuta appena dopo l’invio dei modelli F24. Ancora, il Tribunale ha sottolineato che il A.A. aveva inoltrato per conto della società solo 3 modelli F24 per il 2018, peraltro il primo per un importo rilevante (circa 110mila Euro), mentre i successivi per somme modeste (957,71 Euro e 601,77 Euro), così da far emergere ulteriormente l’insussistenza del profilo soggettivo del reato. Nessun elemento, infine, aveva supportato l’ipotesi che l’indagato rivestisse il ruolo di ideatore della frode, e che si fosse poi allontanato dalla società soltanto per escludere da sè ogni sospetto.

Ancora, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame può negare il profilo soggettivo del reato solo qualora emergano, al riguardo, indici negativi del tutto evidenti, da apprezzare ictu oculi (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015); ebbene, proprio in questi termini ben poteva concludersi nel caso in esame, dovendosi diversamente affermare un inammissibile giudizio di responsabilità fondato su mere presunzioni oggettive.

Così richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, per la Corte non emergono margini per affermarne l’inesistenza o la mera apparenza, come invece denunciato. La radicale assenza di elementi probanti il profilo soggettivo del reato, in termini di piena evidenza, è stata infatti sostenuta in termini adeguati e legati al contenuto degli atti: materiale istruttorio che, peraltro, non può essere nuovamente esaminato nel giudizio per cassazione, come invece sollecitato nel ricorso con ampio richiamo, perchè precluso alla Corte di legittimità, anche in forza del richiamato art. 325 c.p.p..

Il ricorso, pertanto, viene dichiarato inammissibile.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo