Nuove regole sui limiti di lunghezza ed i criteri redazionali per i ricorsi tributari (solo in Cassazione?)

by AdminStudio

 

Dal 1° settembre entrano in vigore i nuovi criteri per la redazione degli atti giudiziari previsti dal decreto del Ministro della Giustizia 110/2023 per le cause di valore inferiore a 500mila euro.

Il provvedimento disciplina i criteri di redazione degli atti e i limiti dimensionali.

Secondo quanto si legge oggi sul principale quotidiano economico nazionale non è chiaro se queste nuove regole trovino applicazione anche ai giudizi tributari di merito in quanto che i gradi di merito (civile e tributario) sono regolati autonomamente, con riferimento anche alle procedure telematiche operative. Ma vale comunque il secondo comma dell’articolo 1 del Dlgs 546/1992 il quale prevede che per tutto quanto non disposto e compatibile con le regole del processo tributario, si rinvii alle norme del Codice di procedura civile.

Va detto che nei procedimenti innanzi alla Suprema Corte (che includono anche le controversie tributarie) dovrebbero invece ritenersi superate le indicazioni contenute nel protocollo di intesa stipulato a marzo 2023, quando, limitatamente alla redazione degli atti nel giudizio presso la Suprema corte, era stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Cassazione, la Procura generale della Cassazione, l’Avvocatura generale e il Cnf.

Quanto ai criteri redazionali l’articolo 2 prevede: intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta, tipologia di atto; indicazione delle parti eccetera. Da segnalare la previsione delle parole chiavi, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio.

Circa invece i limiti dimensionali l’articolo 3 prevede il limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine quanto all’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonche’ agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine quanto alle note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e’ necessario svolgere attivita’ difensive possibili soltanto all’udienza.

Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Per il formato occorre utilizzare caratteri di tipo corrente, preferibilmente caratteri di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Le note sono consentite solo per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari.

I limiti possono comunque essere derogati se la controversia presenta questioni di particolare complessità. In quel caso occorre esporre, in sintesi, nell’atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. In questa ipotesi il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell’atto.

 

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