Ne bis in idem: la Terza Sezione Penale evidenzia l’importanza della connessione temporale tra i due procedimenti

by AdminStudio

In relazione alla questione del “ne bis in idem” il Giudice deve valutare (e motivare sul punto) la connessione temporale tra i due procedimenti. Essa deve essere riferita al momento di avvio dei procedimenti e di svolgimento degli stessi e non ai tempi di definizione, che possono anche non coincidere. Si tratta di un accertamento di fatto che è precluso al giudice di legittimità. Va ovviamente valutato anche il profilo della connessione sostanziale e questa verifica non può essere elusa. Nell’irrogazione della seconda sanzione, inoltre, il Giudice deve tener conto della irrogazione della prima, onde valutare la possibile connessione sotto ogni profilo.

Questa la estrema sintesi della importante Sentenza 13 settembre 2023, n. 37312 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. Sarno, Rel. Gai).

La Corte Edu ha avuto modo di precisare il perimetro della garanzia convenzionale del divieto di un secondo giudizio, in ambito tributario, con la decisione A. e B. Norvegia, i cui principi sono stati confermati dalla successiva giurisprudenza (cfr. Johannesson contro Islanda, 18.5.2017; Mihalace contro Romania, Grande Camera, 8.7.2019).

La Corte EDU (grande Camera), con la sentenza del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, ha, infatti, affermato che “non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa (nella specie pari al 30% dell’imposta evasa), purchè sussista tra i due procedimenti una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”.

La Corte di Strasburgo ha, così, chiarito che in linea di principio l’art. 4 prot. 7 CEDU “non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l’evasione fiscale) che si articoli – nella cornice di un approccio unitario e coerente – attraverso procedimenti distinti, purchè le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l’interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato comporti una violazione del divieto di ne bis in idem, oppure sia, al contrario il “prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria” (S 122). Non sarebbe, infatti, possibile dedurre dall’art. 4 prot. 7 un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (ancorchè qualificabile come “sostanzialmente penale” ai fini delle garanzie dell’equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura “amministrativa” (S 123). Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della “sufficiently close connection in substance and time” ricavato da parte della propria precedente giurisprudenza (S 125).

Secondo la Corte EDU, la disposizione convenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purchè essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purchè esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (S 130), verificando gli scopi delle diverse sanzioni e dei profili della condotta considerati, la prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei procedimenti, i correttivi adottati per evitare “per quanto possibile” duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto la proporzionalità complessiva della pena (S 133).

A conclusioni sostanzialmente conformi è giunta anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tenuto conto che le norme della Convenzione dei Diritti dell’Uomo si applicano sempre nell’interpretazione data dalla Corte Edu e, dunque, anche la Corte di Giustizia, in applicazione dell’art. 50 della Carta fondamentale di funzionamento dell’unione Europea, che ingloba il diritto convenzionale nel diritto Eurounitario, applica le norme convenzionali nell’interpretazione data dalla Corte Edu, nelle sentenze Garlsson Real Estate SA/altri. C- 537/2016, Di Puma/Consob C- 598/2016 e C-597/2016 e Menci C- 524/2015.

Nel caso specifico, secondo la Suprema Corte, è mancata, da parte dei giudici territoriale, una corretta verifica dei presupposti per l’applicazione del ne bis in idem, come sopra delineati, e segnatamente, dato per non discusso l’accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, è mancata la verifica della sussistenza della connessione stretta temporale e sostanziale. Il profilo della connessione temporale è meramente affermato, sicchè anche solo per questo profilo, la sentenza deve essere annullata con rinvio per l’accertamento della sussistenza, nel caso concreto, di una connessione temporale sufficientemente stretta.

 

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