Qualora il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono “tombale”, da cui deriva la preclusione del diritto al rimborso, trattandosi di una questione di carattere pubblicistico, rilevabile d’ufficio.
I Giudici di Legittimità ricordano come la questione controversa sia stata già esaminata dalle Sezioni Unite, come segnalato dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, affermando che “in tema di processo tributario, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15 intervenuta nelle more del giudizio di primo grado può essere fatta valere per la prima volta anche in grado di appello, dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell’originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e rilevabile d’ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione D.Lgs. n. 546 cit., ex art. 58”, Cass. SU, 27.1.2016, n. 5741.
Daltro canto non si era mancato di chiarire, già in precedenza, che “in tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere”, Cass. sez. V, 14.10.2015, n. 20650; e si è più di recente ribadito che “in tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può eccepire per la prima volta anche in appello l’adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16 con conseguente preclusione del diritto al rimborso delle somme già versate ed effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione a opera della parte interessata a farla valere. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto precluso il diritto al rimborso chiesto in dichiarazione da una fondazione bancaria in applicazione dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 per effetto della definizione della lite fiscale avente a oggetto l’avviso di accertamento in rettifica col quale l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito IRPEG)”, Cass. sez. V, 2.4.2020, n. 7661.
La tesi sostenuta dal giudice dell’appello, il quale aveva ritenuto tardiva, perchè introdotta in sede di appello, la contestazione attinente all’inammissibilità della originaria istanza di rimborso proposta dalla contribuente, perché il “condono” ha cristallizzato i rapporti, reputando che la contestazione dell’A.d.E. si risolva nella introduzione di un’eccezione in senso stretto, risulta pertanto difforme rispetto all’orientamento interpretativo consolidato espresso dalla Corte di legittimità, e risulta comunque non condivisibile.