Rimborsi spese al medico ASL per trasferte fuori dal comune di residenza: non hanno carattere retributivo e non sono tassabili

by AdminStudio

“In tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile, ai sensi tanto dell’art. 48 D.P.R. n. 597/1973 che dell’art. 48 del t.u.i.r. del 1986, a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni dagli stessi articoli previste. Assumono infatti funzione risarcitoria, e non retribuiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all’attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscano pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all’applicazione del principio nella modalità del rimborso quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese (Cass. Sez. 5, n. 9107 del 21/06/2002; Cass. Sez. 5, n. 13953 del 24/06/2011).

Questo il principio ribadito dalla Sezione Tributaria nella Ordinanza 12 settembre 2023, n. 26396 (Pres. Cataldi, Rel. La Torre) la quale accoglie il ricorso del contribuente.

La questione riguardava i rimborsi spese di un medico dipendente dalla locale A.S.L. percepiti in relazione ad incarichi svolti fuori dal comune di residenza. In relazione a ciò la CTR, premesso che il criterio determinante, in diritto, per la soluzione della controversia, dovesse identificarsi nella “natura giuridica del rimborso delle spese di viaggio”, ed ha ritenuto che, in base alla all’art. 46 del Contratto collettivo nazionale attuativo dell’art. 35 del D.P.R. n. 271/2000, tenuto conto degli attestati di servizio ASL, il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal medico specialista per ogni accesso svolto in luoghi diversi dal Comune di residenza abbia natura retributiva. Preso poi atto che in tale prospettiva il calcolo riportato nei prospetti 2011/2014 risultava generico, i Giudici di appello avevano ritenuto tale compenso rientrare nel novero delle spese determinato in modo forfetario, da rimborsare come compenso retributivo accessorio e quindi tassabile.

Per la Suprema Corte invece tali rimborsi non costituiscono reddito imponibile poichè la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato.” Ciò in quanto l’art. 35 D.P.R. n. 271/2000, che contempla il “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni”, statuisce che: “Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 533 per chilometro a decorrere dal 1 gennaio 2000. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con cadenza semestrale al 1 gennaio e al 1 luglio sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina “verde” (AGIP) a tali date per uguale importo in percentuale “.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo