Per evitare la doppia imposizione non è necessario provare di aver pagato imposte estere, basta dimostrare la residenza effettiva. Conta solo la “astratta soggezione” del reddito alla tassazione in altro stato

by AdminStudio

 

Nella Sentenza 25 settembre 2023, n. 27278 della Sezione Tributaria (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) la Suprema Corte smonta letteralmente la motivazione del giudice di appello contraria al contribuente accogliendo il ricorso di quest’ultimo.

La C.t.r., in particolare, aveva affermato che, nel caso di specie, era carente la prova della doppia imposizione e, in particolare, la specifica attestazione dell’imposizione sui redditi per i quali era stata avanzata istanza di rimborso, rilevando la mancanza di un idoneo attestato ufficiale dell’Amministrazione statale tedesca richiesto ex art. 29 paragrafo 2 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, certificante, con riferimento all’anno di imposta, la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o riduzioni previste dalla medesima Convenzione. Il giudice di appello concludeva, quindi, nel senso che, stante il principio secondo cui l’onere della prova dei presupposti legittimanti l’istanza di rimborso gravava sul richiedente, nel caso di specie, quest’ultimo non aveva fornito adeguata prova dei citati presupposti.

Venendo a trattare la specifica questione la Corte rammenta che “In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta dalla Convenzione Italia-Svizzera – ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978 – (ma in termini analoghi si esprime la Convenzione Italia – Germania, in conformità con il modello OCSE) deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540″ (Cass. n. 10706/2019; conf. Cass. 25195/2022″).

Nelle citate pronunce (e nei precedenti in esse richiamati) si è precisato che la sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale.

Come è stato detto, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 31, comma 1) stabilisce che “un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”.

Pertanto, l’espressione utilizzata nella Convenzione Italia-Germania per la definizione della persona “fisica” residente, secondo il Modello Ocse di Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (“assoggettata ad imposta nello stesso Stato…”), deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato (full liability to tax), a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica.

Dunque non è corretta, per i Giudici di Legittimità, l’affermazione del giudice di appello, secondo cui il contribuente avrebbe avuto l’onere di dimostrare l’effettiva sottoposizione a tassazione dei redditi in oggetto nel paese di residenza fiscale, essendo sufficiente la dimostrazione del potenziale assoggettamento ad imposizione nello stato di residenza.

La prova prodotta andava esaminata con riferimento al criterio della prova della residenza fiscale e della conseguente soggezione “astratta” dei redditi ad imposta.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo