L’autodichiarazione del contribuente non costituisce prova nel giudizio tributario. Ma non dovrebbe comunque essere legittima la richiesta della prova di un fatto negativo non dimostrabile.

by AdminStudio

 

L’ Ordinanza 11 settembre 2023, n. 26314 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella (Pres. Crucitti, Rel. Esposito) esamina (accogliendola) una eccezione, sotto il profilo della violazione di legge relativamente alla sentenza impugnata, concernente l’omessa notifica iniziale di un atto impositivo che un collaboratore dell’azienda non aveva voluto ricevere.

In sostanza la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto fondato l’appello del contribuente nella controversia apertasi con il ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. Vagliando il diritto del contribuente al rimborso, in particolare, la CTR aveva ritenuto che questi avesse dimostrato di avere titolo ad usufruire del regime de minimis mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a fronte della quale l’Ufficio non aveva prodotto documenti o informazioni di segno contrario, operando nella specie il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.

La Corte ritiene che vada rammentato che il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno(Cass. n. 15026 del 2014) .

Si è inoltre rilevato che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore – contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’ an debeatur , poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cassn. 34707 del 2022).

Va poi osservato che l’efficacia probatoria dell’autodichiarazione del contribuenteè esclusa dal principio secondo cui l’autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l’efficacia dell’autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ed insuperabile ostacolo nell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso – eludendo il divieto di giuramento -un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo(Cass. n. 18374 del 2019).

Nel caso specifico la CTR, ritenendo che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei presupposti per usufruire del regime de minimis mediante la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, priva di valenza probatoria, per la Corte non si è attenuta ai principi sopra richiamati.

Viene quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Fin qui la motivazione della Cassazione, del tutto logica e coerente.

Ci permettiamo sommessamente di osservare che il mancato superamento delle soglie del “de minimis” non è una circostanza che possa essere documentalmente provata. Quindi se è vero che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’attore non ha valore probatorio, è altresì vero che a questi non possa essere chiesta la prova di un fatto negativo, pena violare il diritto di difesa. Soprattutto se, nello specifico caso, non è possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto (il superamento della soglia) neppure attraverso mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario.

Riteniamo su questo il Giudice del rinvio potrà fare ulteriori riflessioni.

 

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