Notifica della sentenza a controparte a mani proprie: legittima nel processo tributario anche se esiste un procuratore costituito

by AdminStudio

 

“Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall’ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell’impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie”.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Sentenza 13 settembre 2023, n. 26416 (Pres. Cirillo, Rel. Lume) respingendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nel quale si censurava la sentenza della CTR che aveva ritenuto l’inammissibilità`, per tardività, dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sul presupposto della idoneità della notificazione a mani della stessa a far decorrere il termine breve di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, di sessanta giorni.

Il fatto processuale rilevante ai fini della decisione appare descritto dalla sentenza della CTR e confermato dalla stessa Agenzia ricorrente: la sentenza di primo grado è stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data 26/03/2019 alla sede dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Milano, a mani di persona addetta al ritiro; l’Agenzia delle Entrate Riscossione nel giudizio davanti alla CTP era costituita con un procuratore, l’avv. Massimo Biasiotti Mogliazza; l’appello è stato notificato in data 29/05/2019 e quindi oltre i sessanta giorni del termine breve di cui al d. lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1.

La CTR ha ritenuto tardivo l’appello, evidentemente ritenendo che la notificazione della sentenza, direttamente alla parte e non nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse utile a far decorrere il predetto termine breve per l’appello.

E’ del tutto noto che nel processo civile ordinario l’art. 170 c.p.c. prevede che le notificazioni alla parte costituita con un procuratore si effettuino nei confronti di quest’ultimo, regola che vale anche per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, ai sensi dell’art. 285 c.p.c..

L’unico motivo di ricorso erariale assume che tale disciplina sia pienamente applicabile anche nel processo tributario ma tale assunto non può essere condiviso.

Nel rito tributario occorre infatti considerare, anzitutto, il principio – enunciato, in particolare, dalle sentenze n. 8053 del 7/04/2014 e n. 14916 del 20/07/2016 delle Sezioni Unite secondo cui le disposizioni degli artt. 1, comma 2 (I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile) e 49, comma 1 (Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto) del D.Lgs. n. 546 del 1992, relative al processo e alle impugnazioni in generale, istituiscono un’autentica specialità del rito tributario, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità.

Di qui, la contrapposizione con la disposizione di cui all’art. 62, comma 2, del medesimo decreto legislativo (Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto), la quale, per il giudizio di cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale fa espressamente riferimento all’applicabilità delle norme del codice di procedura civile, così attribuendo, per questa sola ipotesi, la prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l’esistenza di un giudizio tributario di legittimità, cioè di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, è regolata dall’art. 38; esso, nella formulazione originaria, prevedeva solo che la notificazione della sentenza dovesse avvenire ai sensi dell’art. 137 e ss. c.p.c..

L’art. 38 fu novellato poi dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010, che ebbe ad estendere alla notificazione della sentenza le regole generali previste nel processo tributario in materia di notificazioni, mediante un rinvio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16.

Ora, in tema di notificazioni nel processo tributario, l’art. 16, comma 2, in primo luogo rinvia a sua volta all’art. 137 c.p.c., salve, quanto al luogo di essa, le specifiche previsioni dell’art. 17; l’art. 16, comma 3, prevede poi forme alternative di notificazione.

In particolare, l’art. 16, comma 3, prevede due forme di notificazione c.d. diretta, e che, dunque, possono effettuarsi dalla parte senza il ministero dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria e l’avvocato autorizzato dall’ordine forense: a) la notificazione a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto; b) ovvero la notificazione, consentita al solo contribuente, all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Le forme di notificazione c.d. diretta previste dall’art. 16, comma 3, sono diverse ed alternative tra loro (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452 e n. 13453; Cass., Sez. U., 10/01/2020, n. 299), come, del resto, è reso palese dalle specifiche modalità che la norma prescrive, rispettivamente, per ciascuna di esse: nella prima, l’atto in plico senza busta raccomandato è spedito per posta e la prova della ricezione è fornita dall’avviso di ricevimento; nella seconda, l’atto è consegnato all’impiegato addetto e la prova della consegna è fornita dalla ricevuta sulla copia dell’atto stesso rilasciata dall’impiegato addetto.

Se le forme delle notificazioni sono previste dall’art. 16, l’art. 17, richiamato dall’art. 16, comma 2, regola il luogo in cui esse vanno fatte e prevede che esse sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio… (comma 1). Con l’ulteriore precisazione che l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo (comma 2). La regola circa il luogo della notificazione è quindi che essa debba essere effettuata nel domicilio eletto dalla parte; l’applicazione della regola postula l’avvenuta elezione di domicilio e quindi essa non si applica in caso di mancata elezione; la regola a sua volta soffre eccezione in caso di ??consegna a mani proprie.

La conclusione che le norme processuali del d. lgs. n. 546 del 1992 prevalgano su quelle contenute nel codice di rito anche in tema di notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve origina quindi dalla specialità del processo tributario di merito ed è diretta conseguenza dei principi affermati dalle predette Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014 e Cass. n. 14916/2016, che ha espressamente precisato che l’art. 17 è norma che regola tutte le notificazioni e non solo quelle endoprocessuali).

Tale conclusione inoltre trova conferma nella recente Cass., Sez. U., 11/07/2022, n. 21884, la quale, pur focalizzando l’attenzione sulla questione della notifica effettuata ad ufficio periferico dell’ente impositore, per affermarne l’idoneità ai fini della decorrenza del termine breve, ha svolto alcune considerazioni che, vista la loro stretta conseguenzialità col tema specifico ad essa posto dall’ordinanza interlocutoria, assumono rilevanza ugualmente nomofilattica.

 

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