La controversia relativa alla configurabilità (o meno) di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti.

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“Il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 3954 del 13 febbraio 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Macagno).

Nei fatti in seguito ad una verifica fiscale veniva contestato ad una s.n.c. di svolgere il ruolo di “cartiera” nell’ambito di un sistema di frode nel settore della vendita di materiale fotografico, ottico e di elettronica. L’Ufficio emetteva dunque distinti avvisi di accertamento nei confronti dell’amministratore e dei soci di fatto ai quali il reddito societario veniva imputato in parti uguali. Due soci impugnavo gli avvisi emessi nei loro confronti e nei confronti della società di fatto, ma risultavano soccombenti in entrambi i gradi del giudizio. Ricorrevano dunque per cassazione lamentando come la sentenza della CTR avesse giudicato sulla rettifica relativa ad una società di fatto senza che il contraddittorio fosse esteso anche agli altri soci.

Come ricordato dalla Corte secondo consolidato principio giurisprudenziale “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (cfr. Cass., Sez. U, 2008, n. 14815).

I Giudici hanno inoltre evidenziato che “il litisconsorzio necessario sussiste altresì quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti” (cfr. Cass., 25 giugno 2014, n. 14387).

La Corte dunque, dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito con cassazione della sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, ha ribadito il principio di diritto per cui “nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021).

 

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