Il credito fiscale (e quindi il diritto al rimborso) si trasferisce con l’azienda senza necessità di altre formalità.

by AdminStudio

La Sentenza n. 32445 del 22 novembre 2023 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) accoglie il ricorso di una nota compagnia di assicurazione che aveva formalmente richiesto, impugnando poi il silenzio-rifiuto, il pagamento di un rimborso chiesto da una società incorporata.

La Corte ricorda che già in molte precedenti pronunce (cfr. Cass. sez. trib., ord. 4 ottobre 2023, n. 27928; Cass. sez. trib., ord. 5 ottobre 2023, n. 28928; in senso conforme, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2021, n. 39135; Cass. sez. 65, ord. 19 ottobre 2021, n. 28898), era stato osservato quanto segue:

“In materia di diritto al rimborso rispetto a crediti ceduti, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis, rubricato “Cessione dei crediti di imposta”, dispone, al comma 1, che “le disposizioni del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi”. In particolare, gli articoli a cui rinvia la norma attengono ai requisiti di forma e di notifica che anche la cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato deve assumere affinchè sia opponibile all’Amministrazione demandata al pagamento del credito. In materia, la giurisprudenza ha chiarito l’ambito di applicazione della normativa appena esposta ed ha ritenuto che “in materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d’imposta di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis, integra un’eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicchè è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l’oggetto del negozio concluso e non, come nell’ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto” (Cass. sez. 5, 17 giugno 2016, n. 12552).

Nel caso di cessione d’azienda, infatti, trova applicazione l’art. 2559 c.c., che, al comma 1, prescrive che “la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”.

La cessione dei crediti, che avvenga in occasione di una cessione d’azienda, pertanto, non necessita di un autonomo e separato atto, verificandosi automaticamente per legge.

Anche il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario, sicchè, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’art. 2559 c.c. (Cass. sez. 5, 19 ottobre 2021, n. 28787).

 

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